SIAPInform@ nr. 15 del 7 Ottobre 2013 - 1400 Vice Ispettori: La cronistoria e la posizione del SIAP

SIAPInform@ nr. 15 del 7 Ottobre 2013 - 1400 Vice Ispettori: La cronistoria e la posizione del SIAP

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dalle Segreterie Provinciali e Regionali di questa O.S., in merito al concorso in esame, in via preliminare chiarisce che: la normativa di riferimento la cui applicazione ed è stata rivendicata dal S.I.A.P. è il D.P.R. 335/82, e l’art. 13 del D.L. n. 53/2001.
La predetta normativa indica in maniera puntuale la percentuale dei posti riservati al personale interno, determinandola nel 65% in fase di prima applicazione per la copertura delle vacanze nel ruolo degli Ispettori dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004. Ciò premesso, dopo aver definito il numero complessivo dei posti da bandire, le norme di legge impongono delle riserve di posti secondo lo status delle provenienze di carriera del personale, quindi, una successiva ripartizione in aliquote del complessivo numero di posti messi a concorso, che, sono determinate per legge come di seguito indicate:
754 posti riservati al personale vincitore dei concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l’entrata in vigore del D.L. 12 maggio 1995 n. 197;
323 posti riservati agli altri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
323 posti riservati al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
Dopo le reiterate richieste del sindacato per far bandire i concorsi interni, il S.I.A.P. aveva accolto con favore l’istituzione del tavolo di confronto tecnico mediante il quale le OO.SS. potevano esprimere il proprio parere in merito al bando di concorso, infatti la prima bozza di bando prodotta dall’Amministrazione, metteva a concorso 1000 posti per l’accesso alla carriera del ruolo degli Ispettori, ma la bozza non teneva conto del D.L. nr. 53 del 2001.
Il S.I.A.P. in data 28 febbraio 2013 inviava una missiva al Vice Capo Vicario della Polizia di Stato, Prefetto Alessandro Marangoni (vedi allegato), nella quale esternava le proprie perplessità per la mancata previsione della applicazione della richiamata normativa (DL nr. 53/2001), il cui effetto sarebbe risultato ulteriormente penalizzante per il personale interno, il quale si sarebbe visto ridurre la percentuale dei posti loro riservati.
In data 18 marzo 2013 il Prefetto Marangoni, in accoglimento della nostra missiva, precisava che la Direzione per le Risorse Umane in occasione dell’imminente emanazione del bando avrebbe tenuto in debito conto le nostre giustificate richieste.
I successivi confronti con la delegazione delle Risorse Umane guidata dal Prefetto Aiello hanno consentito poi di ampliare i posti in origine previsti, elevandoli agli attuali 1400, anche se il S.I.A.P. e altra O.S. avevano chiaramente rivendicato che, il numero dei posti da bandire non poteva essere inferiore a 2500 per il personale interno, rispetto alle vacanze di organico createsi nel periodo di riferimento (2001-2004).
L’Amministrazione giustificava il limitato numero dei posti messi a concorso rispetto ai vuoti in organico e di qualifica, adducendo quale oggettiva difficoltà il numero dei posti disponibili nelle scuole di formazione per Ispettori, che non sono sufficienti ad accogliere un numero superiore a 1400 allievi.
Successivamente e precisamente dopo la nomina dell’attuale Capo della Polizia, inspiegabilmente il confronto su tale tema è stato interrotto e il bando di concorso veniva inviato per conoscenza alle organizzazioni sindacali in data 29.07.2013 per essere poi ufficialmente pubblicato in data 24.09.2013, senza che il tavolo di confronto già aperto con le OO.SS. terminasse la fase del necessario confronto, su un argomento molto delicato e particolarmente sentito, com’è quello dei concorsi interni per la progressione di carriera del personale.
Il S.I.A.P. ribadisce che le percentuali dei posti riservati a ciascuna delle tre categorie è stabilita dalla norma di legge e non può essere variata attraverso valutazioni interpretative di tipo discrezionale, se non attraverso un intervento normativo ad hoc che modifichi l’attuale quadro normativo (Delega per il Riordino delle Carriere o altro provvedimento legislativo di modifica).