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Il ritiro dell’arma in dotazione individuale e relativo munizionamento, delle manette con le relative chiavi, della placca di riconoscimento, della tessera di riconoscimento personale, della patente di guida ministeriale e del restante materiale, deve essere opportunamente motivato ex articolo 48, comma 4, del d.P.R. 782/1985. (...)

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Il principio è espresso nella Sentenza n. 153/2024 pubblicata il  29/4/2024 con cui il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha accolto parzialmente il ricorso  di un dipendente e ha disposto l’annullamento del provvedimento del Questore  ex art. 48 d.P.R. 782/1985 (nella parte in cui disponeva il ritiro  della tessera di riconoscimento e di altra dotazione di servizio diversa dall’armamento individuale) per carenza dei presupposti, difetto di motivazione  e di istruttoria.

Nel caso di specie la misura prescelta dall’amministrazione, a fronte di un  riscontrato quadro psico-comportamentale del ricorrente, è stata quella di applicare l’articolo 48 – che determina di fatto l’allontanamento forzoso del dipendente dal servizio – in luogo di quella prevista dal nuovo art. 48-bis dello stesso d.P.R. 782/1985 prevista per tutti i casi “in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale”, con possibilità per il dipendente di rimanere in servizio ed essere adibito a “servizi interni non operativi” (cfr. art. 48-ter).

Il Tribunale nel dispositivo sottolineava come l’art. 48-bis  (Misure da adottarsi  in presenza di disagio psico-sociale) era stato di recente introdotto (con d.P.R. 21 aprile 2023, n. 66) sul riscontro della “necessità di dotarsi di un nuovo strumento normativo, capace di dare impulso ad un sostanziale cambiamento nella modalità di rappresentazione e gestione del disagio” (cfr. la Circolare applicativa del Ministero dell’Interno del 19 giugno 2023 n. 850/A). Mentre, “la sospensione dal servizio correlata con l’applicazione dell'art. 48 potrebbe produrre ricadute di ordine economico e psicologico, a causa della perdita di una rete di sostegno relazionale, così concorrendo all'aggravamento dello stato di disagio”, la nuova disposizione consente di “graduare l’intervento di fronte a condizioni incidenti sulla sfera psichica che non rientrino nell’ambito della franca psicopatologia, disponendo di una procedura che non implica necessariamente, in relazione al ritiro dell’armamento, la sospensione dal servizio, ma è volta a conciliare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione con la finalità di recupero della piena capacità operativa dei soggetti destinatari”.

Il Tribunale ha ritenuto pertanto, che la possibilità di ricorrere a tale nuovo istituto, maggiormente idoneo a tutelare la sfera personale del pubblico dipendente e a garantire una risposta conforme al principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere attentamente vagliato dall’amministrazione, anche considerato che proprio ad un “disagio psico-sociale rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 782/85” (e non ad una patologia rilevante ai sensi dell’art. 48) faceva riferimento la nota riservata inviata dal Questore al Dirigente dell’Ufficio sanitario.

Con l’introduzione dell’articolo 48 bis , l’Amministrazione si prefigge di affrontare situazioni di disagio psico-sociale, da porre in relazione a particolari eventi di vita,  difficoltà famigliari o relazionali o con eventi  di servizio particolarmente traumatici, attraverso uno strumento che, a differenza dell’art. 48,  sia meno impattante sulla vita  personale del dipendente sia sotto il profilo economico che psicologico.

Il Tribunale ribadiva pertanto giustificato il ritiro cautelativo dell’armamento individuale in ragione degli episodi descritti nella nota del Questore ma non le  ulteriori misure adottate, giacché esse presuppongono non una mera anomalia comportamentale (cui può rispondersi oggi, più adeguatamente, con gli strumenti di cui all’art. 48-bis e ss. del d.P.R. 782/1985), ma il riconoscimento di una vera e propria infermità neuro-psichica (cfr. art. 48 comma 4), allo stato non formalmente diagnosticata.

Per le ragioni esposte, il Tribunale accoglieva il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento nella parte in cui disponeva il ritiro della tessera di riconoscimento e della dotazione di servizio diversa dall’armamento individuale, il cui ritiro appariva, invece, legittimo alla luce dei fatti oggetto di valutazione.

È bene sottolineare che nella procedura ex art. 48 bis il  funzionario medico interessato deve fare la diagnosi attraverso un  colloquio clinico (tenendo conto di eventuali referti di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici)  solo dopo che il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto del dipendente abbia inoltrato una  esplicita richiesta nella quale deve spiegare chiaramente i motivi, concentrandosi sui problemi noti, sul comportamento del dipendente e sui suoi rapporti con colleghi e superiori.

La procedura  prevede anche  la possibilità di  coinvolgere uno psicologo della Polizia di Stato  o di uno psicologo convenzionato con l’Amministrazione, per un colloquio psicologico

Al termine di tali accertamenti

  • qualora venga accertata una situazione di disagio psico-sociale da parte del medico della Polizia di Stato, questi invia un provvedimento di conferma all'ufficio richiedente;
  • l’ufficio richiedente procede quindi,  al  ritiro delle armi in dotazione all'interessato, come previsto al comma 4 dello stesso articolo e secondo le modalità specifiche al riguardo descritte nei commi 6 e 7,
  • nel provvedimento emanato deve  essere prevista la  revisione del quadro clinico che non deve superare i 60 giorni dal momento dell'accertamento.
  • la procedura di riesame può  essere reiterata più volte fino a un massimo complessivo di 180 giorni.
  • se alla fine di questo periodo il disagio persiste, si invia la questione alla Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato per ulteriori valutazioni.

Di seguito riportiamo:

Þ Riferimenti normativi (Regolamento di servizio artt. 48 – 48 bis e 48 ter)

Þ la Sentenza TAR n. 153/2024 del TAR per il Friuli Venezia Giulia

D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782. Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza

 Art. 48. Disposizioni comuni

1. La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile.

2.Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio.

3.Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

4. La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.

5. Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a ciò espressamente delegati.

6. Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.

Art. 48 bis. Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale 

1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonchè nei casi in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l'armamento individuale.

2. Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, per disagio psico-sociale si intende uno stato di perturbamento psichico reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo è accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43, comma l, lett. a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, previo svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un termine non superiore a sessanta giorni per la revisione della condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento risulti persistere, il predetto medico può reiterare l'accertamento di cui al comma 2 con le medesime modalità e termini per una durata massima complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento dello stato di disagio di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2 accerti un disagio psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3, l'armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, sono ritirati in via cautelare, con provvedimento del dirigente dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei provvedimenti del predetto medico. Qualora l'appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3, verifichi il venir meno della situazione di disagio psico-sociale, esprime il nulla osta alla riconsegna dell'armamento individuale.

5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma 3, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la riconsegna dell'armamento, il procedimento è devoluto alla Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 48-quater. In tal caso, la misura del ritiro di cui al comma 4 è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'eventuale esistenza dei presupposti di cui all'articolo 48, quarto comma.

6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4, sia stato disposto il ritiro di armi diverse dall'armamento individuale, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto concorda le modalità di esecuzione del provvedimento con il questore competente per il luogo in cui il dipendente detiene tali armi, se diverso dalla sede di servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto che dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne dà immediata comunicazione al prefetto per l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39.

7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al comma 2, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato dell'armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, inviando il dipendente al predetto appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui ai commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla sede di servizio si provvede con le modalità di cui al comma 6.

Art. 48-ter. Assegnazione a servizi interni non operativi

1.Nel periodo di efficacia del provvedimento di cui all'articolo 48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell'ufficio o il comandante del reparto assegna il dipendente, nei cui confronti è stato disposto il ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell’articolo 48 bis a servizi interni non operativi.

2. Nel periodo in cui è assegnato a servizi interni non operativi, ai sensi del comma 1, il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, nonché quello accessorio compatibile con le modalità di impiego di cui al medesimo comma l.)

A cura dell’Ufficio Studi SIAP

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