Ricorso per benefici demografici: il Consiglio di Stato lo respinge nuovamente

Ricorso per benefici demografici: il Consiglio di Stato lo respinge nuovamente

Roma, 23 Gennaio 2012 - Giurisprudenza

 Pur non volendo malignare sulla coincidenza temporale con il periodo di “caldo” per il tesseramento (ottobre dicembre) non ha inteso partecipare ad alcuna polemica ma, anzi, nell’interesse dei poliziotti, si è dichiarato attento ad ogni iniziativa percorribile, ove possibile e demandando al proprio Ufficio legale una attenta valutazione della materia.
Mentre i nostri legali si dichiaravano dubbiosi nel riproporre un ricorso già respinto in passato, anche in virtù delle norme che regolano il sistema retributivo del personale, è giunto un nuovo pronunciamento che respinge il nuovo ricorso presentato.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 06763/2011 Reg. Prov. Coll. N. 09047/2011 Reg. Ric. depositata il 20 dicembre 2011 ribadisce quanto già affermato nel 2007.
La sentenza, infatti, indica tra l’altro che: “… alla stregua di un’interpretazione logico sistematica” la normativa che ha previsto un nuovo sistema di retribuzione del personale non dirigente (RIA) appare incompatibile con le previsioni normative che prevedono la corresponsione dei cosidetti “benefici demografici” e/o “combattentistici” in vigore nel sistema precedente “… seguendo le tesi dell’originario ricorrente, fatta propria dal primo giudice, si perverrebbe al risultato che la progressione retributiva per classi e scatti - sostituita a decorrere dal 1° gennaio 1987 con un sistema nuovo, fondato sulla retribuzione individuale di anzianità—dovrebbe rivivere solo per l’attribuzione del particolare beneficio … ; conclusione questa palesemente irragionevole e, come tale, da disattendere”.
In definitiva, essendo cambiato nel tempo il sistema di retribuzione del personale, basato sul calcolo egualitario per tutti i pari condizione (qualifica, anzianità di servizio) non è applicabile un beneficio che, oltre ad essere contro legge, sarebbe discriminatorio verso alcuni.
È appena il caso di ricordare, infatti, che i trattamenti diversificati per eventuali familiari e figli a carico sono previsti dalle norme che regolano la detrazione d’imposta e gli assegni familiari.
Resta fermo l’impegno del S.I.A.P. a proporre e sostenere azioni di concreta fattibilità nella tutela degli interessi dei colleghi.

Roma, 23 gennaio 2012

Nel primo allegato il comunicato

Nel secondo allegato la sentenza