Legge 14/9/2011, n. 148 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Circolare INPDAP n. 16 del 9/11/11

Legge 14/9/2011, n. 148 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Circolare INPDAP n. 16 del 9/11/11

Roma, 23 Novembre 2011 - INPDAP

"In particolare i commi 22 e 23 dell'articolo 1 della citata legge 148/201 delle novità significative in tema di modalità di corresponsione del tratta servizio per tutti i dipendenti pubblici e, quindi , anche per il personale della Polizia di Stato.
Viene, infatti, modificato l'articolo 3 del Decreto Legge 79/1997, convertito con legge 140/1997, che dettava disposizioni in ordine all'individuazione della prima per la corresponsione dell'indennità di buonuscita.
Nel merito, è stato disposto, con riferimento ai soggetti che maturano il requisito per il pensionamento a decorrere in data successiva al 12 agosto 2011:

  • Il posticipo di sei mesi della prima scadenza utile per il pagamento della buonuscita nei casi di pensionamento per limiti di età (di vecchiaia) o per limiti di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza;
  • L'aumento da sei a ventiquattro mesi del posticipo della prima data utile per il pagamento del trattamento di fine servizio per i casi di pensionamento anticipato.


Le disposizioni di cui al novellato articolo 3 del Decreto Legge 79/1997 non trovano applicazione unicamente per i pensionamenti per inabilità e per decesso, per i quali il trattamento di fine servizio sarà liquidato dall'INPDAP nei tre mesi successivi della documentazione necessaria ( entro 105 giorni dalla data di cessazione).
 

Per quanto attiene ai termini, così applicati alle disposizioni che hanno previsto il pagamento rateale degli importi di buonuscita superiori a Euro 90.000, l'Inpdap ha precisato che "il pagamento della seconda e dell'eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati."

Il comma 32 dell'articolo 1 della legge 148/2011 dispone, la modifica dell'articolo 19  comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001, prevedendo che per gli incarichi conferiti a meno di tre anni dal conseguimento dei limiti di età, l'ultima retribuzione da individuarsi sia per la liquidazione della pensione (quota A), che per la determinazione del trattamento di fine servizio sia quella precedente all'incarico avente durata inferiore ai tre anni.
L'Istituto Previdenziale ha avuto modo di chiarire nella citata circolare n. 16/2011 che "Non è destinatario della predetta disposizione il personale dirigenziale cui non si applicano la disciplina di conferimento degli incarichi di cui all'art. 19 del D.Igs. 165/2001 e s.m.i. e l'art. 43 del DPR 1092/1973 (es. forze armate e forze di polizia ad ordinamento civile e militare ...).

Con precedente circolare n. 333/1-1/G47 del 07/12/2010 sono stati fornitil chiarimenti per una corretta applicazione degli istituti pensionistici previsti dall'art. 12 commi 1 e 2 della legge 122/2010.
In particolare, in relazione al c.d. istituto del "posticipo" del pensionamento è stato precisato, in adesione alle istruzioni fornite dall'INPDAP con la circolare n. 18 del 08/10/2011che per coloro che hanno già maturato i requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità entro la data del 31/12/2010 non trovano applicazione le norme di cui al differimento per l'accesso al trattamento pensionistico.

Al riguardo, per tale fattispecie, taluni dipendenti della Polizia di Stato che avevano già maturato i prescritti requisiti al 31/12/2010 e collocati a riposo per limiti di età, hanno proposto ricorso avverso il relativo provvedimento chiedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 della legge 122/2010 e in sostanza il differimento di un anno della data di pensionamento.

Il Consiglio di Stato Sezione III°, accogliendo l'appello proposto da questa Amministrazione, ha rigettato il ricorso presentato e pertanto, ha sostanzialmente confermato l'originale provvedimento di cessazione dal servizio emesso al raggiungimento dei limiti di età del dipendente che aveva già maturato, alla data del 31/12/2010, i prescritti requisiti per il pensionamento di anzianità.

Per un approfondimento delle argomentazione svolte dal citato Consesso si allega la Sentenza n. 05865/2011 del 04/11/2011.
Tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla recente legge 148/2011in materia pensionistica e previdenziale si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti del contenuto della presente circolare. Il Direttore Centrale Fioriolli"
IL DIRE CENTRALE Fi li