SIAP VENETO. Sentenze.

SIAP VENETO. Sentenze.

MILLANTATO CREDITO. Sulla differenza tra l’art. 346 c.p. e la nuova fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p.

MILLANTATO CREDITO 

Tale reato si atteggia a fattispecie autonoma e non ad ipotesi aggravata dell’illecita condotta descritta nel primo comma dell’art. 346 c.p.  

A differenza del primo comma, il secondo non richiede che l'impiegato pubblico svolga anche un servizio pubblico nel senso tecnico di tale nozione ricavabile dall'art. 358 c.p., ma è soltanto la qualifica di pubblico ufficiale o, comunque e in via assorbente, di "pubblico impiegato" del soggetto nei cui confronti il millantatore fa credere di dover spendere la propria "mediazione" che costituisce, infatti, condizione necessaria e sufficiente di esistenza del reato di millantato credito nella struttura prevista dall'art. 346 c.p., comma 2.