PENSIONI ESENTASSE PER VITTIME TERRORISMO

PENSIONI ESENTASSE PER VITTIME TERRORISMO

lo stabilisce la sentenza 364/14/12 emessa dalla sez.14 della Ct regionale del Lazio, depositata il 29 di maggio.

Le pensioni corrisposte ai cittadini che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% in conseguenza di azioni terroristiche o crimonose, al pari di quelle spettanti alla coniuge o ai figli dei deceduti per gli stessi motivi, hanno natura risarcitoria e non previdenziale e non scontano imposte.  

foto dal serv. di d. incamicia.