TRASFERIMENTO " NON " DI DIRITTO.

TRASFERIMENTO " NON " DI DIRITTO.

Dall'Osservatorio del Viminale.

La disposizione normativa richiamata prevede che la richiesta degli amministratori lavoratori pubblici e privati , di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Priorità che tuttavia non si identifica con un dovere assoluto di provvedere in senso favorevole. infatti, l'articolo 78, comma 6, del citato decreto legislativo, che è norma di garanzia a favore di tutti i lavoratori dipendenti per evitare loro restrizioni o limitazioni all'esercizio dellle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato, se garantisce  agli amministratori lavoratori dipendenti l'inamovibilità dal posto di lavoro già coperto, non assicura , tuttavia, agli stessi, il diritto di essere trasferiti , su domanda, presso la sede nella quale espletano il mandato elettorale, dovendo la richiesta di avvicinamento soltanto " essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità " . In occasione della richiesta di avvicinamento, proposta ai sensi del riferito art.78, l'amministrazione/ datore di lavoro deve, pertanto, effettuare una valutazione comparativa, riconoscendo o meno al lavoratore investito del mandato amministrativo, il godimento del titolo preferenziale. 

Il testo della norma conferma, quindi, che si tratta di una disposizione di stretta interpretazione che non autorizza a concludere che al lavoratore, che ricopre una carica politica, sia riconosciuto il diritto al trasferimento, bensì attribuisce allo stesso il solo diritto ad un esame prioritario della sua istanza, nel rispetto della specifica disciplina recata dall'ordinamento speciale dell'amministrazione di appartenenza.