Chiarimenti su iniziative legali per “Retrodatazione Giuridica”

Chiarimenti su iniziative legali per “Retrodatazione Giuridica”

​Il SIAP a seguito delle richieste di chiarimenti di tantissimi colleghi, reputa indispensabile fare chiarezza nell’interesse dei vincitori del concorso bandito con D.C.P. 16 marzo 2022 , che sono stati invitati ad aderire a una diffida collettiva finalizzata a ottenere la retrodatazione giuridica della nomina per l’eccessiva durata della procedura. Il SIAP da sempre ispira la propria azione sindacale e tutela del personale al primato della concretezza per la tutela effettiva e non meramente quale attività “promozionale” dei diritti che scaturiscono dai doveri dei poliziotti. (...)

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Ciò premesso, evidenzia che l’art. 11 del D.P.R. 487/1994 fissa in 180 giorni il termine di conclusione delle procedure a decorrere dalla prova scritta; tale termine, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, è ordinatorio e non perentorio. Quindi la violazione delle tempistiche procedimentali non determina alcuna nullità degli atti, né fa sorgere un diritto soggettivo alla retrodatazione, ma, al più, legittima una domanda risarcitoria, soggetta a rigorosi presupposti. Il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno chiarito che la responsabilità per ritardo nella costituzione del rapporto di pubblico impiego è di natura extracontrattuale: il risarcimento è limitato all’interesse negativo e alla perdita di chance, escludendo altresì, il riconoscimento all’anzianità di servizio retroattiva e alla retribuzione per il periodo non lavorato. Ne consegue che la “retrodatazione giuridica” evocata, qualificata come forma di risarcimento in forma specifica, non ha base normativa: l’unico precedente che consentiva uno scostamento “almeno un giorno” era la clausola transitoria dispositiva ed eccezionale, esaurita e inapplicabile al concorso in esame. Difatti, da ultimo a conferma di tale impostazione, si segnala l’ultima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I - quater, n. 9766 del 6 maggio 2025, che ha espressamente rigettato un ricorso fondato su analoghe pretese risarcitorie, relativo al 16° corso ispettori, affermando che l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’organizzazione e nella tempistica delle procedure concorsuali, e che tale discrezionalità non può ritenersi compressa in assenza di termini perentori o obblighi puntuali di conclusione. Il Tribunale ha ribadito che il mero ritardo nello svolgimento delle prove o nella pubblicazione delle graduatorie, se non accompagnato da una lesione effettiva di una posizione giuridica qualificata, non può costituire fonte autonoma di danno risarcibile. Si segnala inoltre che la proposizione di ricorsi manifestamente infondati espone i ricorrenti al concreto rischio di una condanna alle spese di giudizio, con oneri economici a carico dei singoli aderenti. Il SIAP ribadisce di aver reiteratamente sollecitato l’Amministrazione a ridurre drasticamente le tempistiche concorsuali e, qualora si ravvisino elementi concreti di responsabilità giuridicamente fondate, solo allora è pronto a promuovere le iniziative opportune. Ciò sarà fatto con coerenza e serietà verso i nostri rappresentati, evitando scorciatoie prive di copertura normativa per la tutela delle doglianze del personale per l’interesse pubblico connesso alla funzionalità dell’apparato di sicurezza. Invitiamo, pertanto, tutti i colleghi a ponderare con attenzione ogni adesione a diffide confezionate su modelli standard, a verificare personalmente con l’assistenza delle strutture territoriali SIAP la sussistenza dei presupposti individuali di un’azione risarcitoria e, soprattutto, a non confondere la doverosa critica alle lungaggini procedurali con l’illusione di un passaggio di grado “fittizio”. Il SIAP resta a disposizione per fornire consulenza personalizzata gratuita agli iscritti, valutando le specifiche posizioni alla luce della giurisprudenza più aggiornata e delle concrete evidenze documentali.

Roma, 17 Giugno 2025

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