Mobilità del Personale - Incarichi Politici

Mobilità del Personale - Incarichi Politici

Roma, 12 Aprile 2012 - Aggregazione Temporanea

 " ... in assenza di più esaustivi elementi di valutazione, possono essere fornite indicazioni di carattere esclusivamente generale sulla disciplina in argomento, dal momento che una valutazione sui casi concreti non può prescindere da un attento esame di idonea documentazione relativa agli enti di riferimento, al fine di accertarne la natura giuridica. Al riguardo, è stato riferito che il legislatore, ai fini dell’individuazione dei destinatari dei benefici di cui agli artt. 78 e ss., ha fornito la nozione di amministratore locale all’art. 77-comma 2- del D.lgs 267/2000 Dal tenore letterale di detta norma, tale qualificazione soggettiva sembra sussistere, fra gli altri, anche in capo ai “..componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali..”, come, peraltro, precisato in un parere acquisito dal competente Ufficio Controllo Sugli Studi della Direzione Centrale per le Autonomie, con particolare riguardo al caso di un dipendente risultato essere componente di un consorzio fra enti locali. Ne deriva che, ove accertata la natura giuridica di “unione di comuni” e di “consorzio fra enti locali” degli enti in questione, i dipendenti, risultando essere componenti degli organi dei citati soggetti, potranno essere considerati destinatari dei benefici di cui al capo IV del sopracitato Dl.gs.267/2000, fra i quali anche l’avvicendamento ex art. 78, comma 6. E’ stato riferito, inoltre, che la dettagliata e tassativa elencazione dell’abito soggettivo definito nel richiamato art. 77-comma 2-, non consente l’estensione, in via analogica, del beneficio in argomento a categorie di soggetti non espressamenti indicati, trattandosi di norma considerata, per consolidata giurisprudenza, di stretta interpretazione".