ASSUNZIONI E CONCORSI - Decreto Milleproroghe. Le misure di interesse del Comparto Sicurezza  Difesa e Vigili del Fuoco

ASSUNZIONI E CONCORSI - Decreto Milleproroghe. Le misure di interesse del Comparto Sicurezza Difesa e Vigili del Fuoco

Nella seduta del 21 febbraio 2024 il Senato ha definitivamente approvato , confermando la fiducia già apposta dalla Camera qualche giorno prima, , il D.L: 215/2023 cd. Decreto Milleproroghe. Per l’entrata in vigore si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio. (...)

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Il provvedimento mira principalmente prorogare scadenze legislative prossime al termine, includendo normative che il Governo non è riuscito ad inserire nella legge di Bilancio 2024 la cui approvazione è richiesta  entro il 31 dicembre  di ogni anno.

In relazione alle misure di interesse per il Comparto Sicurezza, difesa e vigili del fuoco si evidenziano gli articoli del provvedimento normativo, composto da 20 articoli complessivi,  che trattano la materia e precisamente:

 

Articolo 1 comma 2 e 3 lett. b

Proroga di autorizzazione ad assumere nel comparto sicurezza – difesa e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco

-prorogata al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore. Più in dettaglio il comma 2  proroga al 31 dicembre 2024 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all’articolo 1 comma 5 del decreto legge n. 150 del 2013 per il comparto sicurezza- difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente

 

Articolo 1 comma 3 lettera a

Proroga di termini di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni

proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine temporale pe le possibilità di assunzione da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazione dall’impiego verificatesi negli anni 2013- 2022. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione. Le disposizioni in esame concernono, tra l’altro, la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli ani dal 2014 al 2023 (con riferimento alle cessazioni dal servizio  verificatosi nell’anno precedente) per i Corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigli del fuoco, nei limiti stabiliti  dalle relative norme oggetto di proroga . Riguardo alle proroghe di autorizzazione alle assunzioni di Corpi in oggetto cfr anche il comma 2, il comma 3 lettera b, il comma 14 e il comma 15  del presente articolo (oltre al comma 4 avente un ambito più generale)

 

Articolo 1, comma 4

Proroga di termini per assunzioni  presso amministrazioni dello stato

-proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazione dello Stato finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio  2017 e autorizzate con apposito  decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Queste assunzioni sono quelle presso le amministrazioni dello Stato inclusi i Corpi di polizia , il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altri enti, finanziate con il Fondo appositamente istituito dall’articolo 1 comma 365 della L. 232/2016, per finanziare nuove assunzioni presso talune amministrazioni

 

Articolo 1 comma 5

Assunzioni nel Ministero dell’Interno

-proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine , già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione del personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’Interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019. A tal fine il Ministero dell’interno è stato autorizzato ad assumere  a tempo indeterminato 775 unità di personale  della carriera prefettizia e di livello dirigenziale  dell’amministrazione civile dell’Interno.

 

Articolo 1 comma 7

Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale Ministero dell’Interno

-Proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per consentire l’espletamento di quattro  procedure concorsuali (rispettivamente del 2018, del 2019, del 2022 e del 2023) già autorizzate per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’Interno. 

 

Articolo 1 comma 8 lettera a

Potenziamento delle capacità amministrativa del Ministero dell’Interno  ai fini dell’attuazione del PNRR

-L’articolo estende all’anno 2024 un’autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell’Interno. Si tratta di personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, relativi a progetti previsti dal PNRR. Per quanto concerne le risorse destinate al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si rammenta l’investimento 4.4.3 per l’ammodernamento del parco automezzi collocato nell’ambito  della Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, concernente energia rinnovabile , idrogeno, rete e mobilità sostenibile.

 

Articolo 1, comma 12

Proroga dei termini per l’assunzione di unità presso le Prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto delle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR

-Proroga all’anno 2024 l’autorizzazione per il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine  di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, un contingente di 700 unità di personale, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell’Interno (Area III)e in particolare delle Prefetture- uffici territoriali del Governo

 

Articolo 1 comma 14

Assunzioni nella Guardia di Finanza

-proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni di personale nella Guardia di finanza, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore

 

Articolo 1 comma 15

Assunzioni nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigli del Foco

-proroga al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare assunzioni del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore. In particolare previste dalle seguenti disposizioni:

-per l’anno 2020, l’anno 2021 , l’anno 2022 e, secondo la novella, l’anno 2023, dell’articolo 66 comma 9 bis del decreto legge  n. 112 del 2008, in relazione alla cessazione del servizio verificatesi nell’anno 2019, nell’anno 2020, nell’anno 2021, e, secondo la novella, nell’anno 2022: si tratta di assunzioni turn over (dunque nei limiti del contingente di personale complessivamente corrispondente  a una spesa pari a quella del relativo personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, e  per numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente);

-articolo 1, comma 662 della legge n. 197 del 2022: ha istituito un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali , di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con una dotazione di 90 milioni pe il 2023, 95 milioni per il 2024 sia per il 2025; ecc) autorizzando inoltre l’incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia  e vigili del fuoco (assicurando il principio di equiordinazione). Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento;

 

Articolo 2  comma 4 lettera a

Proroga della validità della graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

-proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la validità della graduatoria  della procedura speciale di reclutamento per il grado di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario dello stesso Corpo. Parliamo della graduatoria approvata con Decreto n. 310 dell’11 giugno 2019;

 

Articolo 2 comma 4 lettera b

Contributo a familiari di personale  di forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti COVID 19

-autorizza l’utilizzo, anche per l’anno 2024, delle risorse non impiegate nel 2021. Tali risorse sono destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate  il quale, impegnato nell’azione di contenimento , contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid – 19.

 

Articolo 2 comma 4 bis

Sperimentazione di armi ad impulso elettrico  da parte delle Polizie municipali

-tale articolo consente in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, a tutti i comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti, di avviare la sperimentazione  dell’uso di armi ad impulsi elettrici (cd Taser) da parte delle Polizie municipali prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa. Continua invece ad essere necessaria l’istituzione dell’armeria del Corpo o Servizio di polizia locale.

 

Articolo 2 commi 7 e 8

Compensi straordinari  del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel periodo finale dell’emergenza da Covid 19

-si destinano risorse (circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per il  periodo compreso tra il 1 agosto 2021 al 31 marzo 2022,  in cui si è protratta l’emergenza da Covid- 19

 

Articolo 2 comma 9

Banca dati nazionale unica  della documentazione antimafia

-prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sia contenuta in un decreto di natura  non più regolamentare, consentendo in tal modo l’adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologica. Più nel dettaglio i comma 9 dell’articolo 2 modifica gli articoli 97 e 99 del Codice antimafia (dlgs 159 del 2011) che disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia

 Roma, 28 febbraio 2024

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