Detrazioni spettanti sull\'Irpef dovuta sul trattamento accessorio le novità per le forze di Polizia nella compilazione del 730

Detrazioni spettanti sull'Irpef dovuta sul trattamento accessorio le novità per le forze di Polizia nella compilazione del 730

Nei mesi scorsi, in più occasioni ed in maniera approfondita, il Siap ha informato tutti i colleghi circa le novità relative alle detrazioni sull’Irpef ed al taglio del cuneo fiscale. (...)

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Come previsto dall’ art.45 comma 2 del D.Lgs n° 95/2017 , nel quadro C del 730 precompilato 2021 e 730 ordinario, sezione VI, riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e al personale delle Forze di polizia, deve essere indicata la detrazione prevista per i citati soggetti che nell’anno 2019 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal sostituto d’imposta sul trattamento economico accessorio erogato. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda, nel senso che l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione spettante, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2020.
In riferimento all’anno 2020, la portata della riduzione è pari a 582,50 euro (d.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021).
Nello specifico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio (punto 381 della C.U.), comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa: è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 582,50 euro.
Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale:
  • riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa;
  • fino a capienza della stessa.
Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle retribuzioni corrisposte nell’anno 2020 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata, ex art.17 del DPR 917/86, TUIR.
Attenzione, nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione.