TAR SARDEGNA: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO EX ART. 1 L. 86/2001

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2010, proposto da:
xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara N.4;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; Ministero dell'Interno Dirigente Cagliari;
per l'annullamento
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto soggettivo del ricorrente all'indennità di trasferimento "ex art. 1 della legge 86/2001" e consequenziale condanna alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di trasferimento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al dì del saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. Aldo Ravalli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
DIRITTO
I - Il nominato in epigrafe è agente della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso l’Ufficio di Polizia di frontiera scalo aereo di Elmas, ove è stato trasferito nel dicembre 2005 dallo Scalo Marittimo – Molo Dogana – del Porto di Cagliari inizialmente in via temporanea, poi (2006) in via definitiva.
Ritenendo di aver titolo nel trattamento economico di cui all’art. 1 L. 2 marzo 2001 n. 86 per il trasferimento da un Comune (Cagliari) ad altro (Elmas), hanno proposto ricorso, depositato il 17 marzo 2010, per l’accertamento del diritto con consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.
L’Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 14.10.2011, sostiene la infondatezza del ricorso, in quanto la nuova sede dista meno di 10 km dalla precedente, dovendosi applicare nel caso la stessa regola che condiziona il diritto alla indennità di missione.
Eccepisce, comunque, la prescrizione del diritto.
In distinte memorie del 13 e del 25 ottobre 2011, il ricorrente argomenta ulteriormente nella spettanza del diritto, sostenendo altresì che non è intervenuta la prescrizione.

All’udienza del 16 novembre 2011 il ricorso è passato in decisione.
II - Non è condivisibile l’eccezione di prescrizione del credito vantato dai ricorrenti posta dalla difesa dell’Amministrazione.
Pur dovendosi registrare sul punto un orientamento non univoco della giurisprudenza, il Collegio ritiene meditatamente di seguire quella giurisprudenza, che appare invero prevalente, secondo la quale il credito per trasferimento d’autorità ex art. 1 l. n. 86 del 2001 si prescrive nel termine decennale (T.A.R. Lazio, Sez. II, 12.2.2003 n. 941; Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6549).
Convince di tale orientamento la considerazione che l’indennità di trasferimento non ha natura retributiva, ma di ristoro dei disagi connessi al trasferimento (fra le tante, Cons. St. Sez. IV, 28.9.2000 n. 5199), oltre al fatto che sussistono in proposito situazioni e margini di valutazione che comportano la necessità di un provvedimento da parte dell’Amministrazione.
III - Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Questo T.A.R. ha già osservato (sent. 28.4.2011 n. 443) che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento alla luce della disciplina contenuta nella L. 86 del 2001, ha ritenuto che per i trasferimenti successivi al 29 marzo 2000 la relativa indennità spetti allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi.
Ha precisato il Giudice d’appello che la predetta legge, pur non avendo esplicitamente abrogato la precedente normativa, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, richiedeva anche per l’erogazione della indennità di trasferimento la sussistenza di una distanza chilometrica minima fra la sede di provenienza e quella di destinazione, ha tuttavia autonomamente disciplinato la materia subordinando il predetto beneficio alla ricorrenza di requisiti tassativi fra i quali non compare più quello della distanza (Cons. di Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010 n. 8211 e, in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05 aprile 2011, n. 886; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 dicembre 2008 n. 12293 e 21.7.2008 n. 7139).
L’Amministrazione resistente, sulla base dei criteri di cui all’art. 1 della L. 86 del 2001 è quindi tenuta a pagare ai ricorrenti tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetari in quanto l’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1 gennaio1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 212/2010, lo accoglie e per l’effetto:
accerta il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/01;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità da determinarsi secondo i criteri previsti dalla norma citata alla lettera precedente e con la maggiorazione degli interessi legali;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)