D.P.R. 164/02 ART 16 co. 3 - compensazione giornata di domenica -

D.P.R. 164/02 ART 16 co. 3 - compensazione giornata di domenica -

inviata nota di quesito al Questore di Catania

AL SIGNOR QUESTORE DI CATANIA

Oggetto: D.P.R. 164/02 art 16 co 3 e riposi settimanali


Egr. Signor Questore
Il Siap da un attento esame della norma indicata in oggetto e dell’attuale applicazione concreta, Le sottopone un quesito in considerazione alle norme sopraggiunte riguardo ai riposi, indennità previste o sanzioni per i pubblici dipendenti.
Il D.lgs 66/03 e successive m.m. e i.i. (d.lgs 213/04 e legge 133/08) chiariscono meglio le modalità di applicazione del riposo obbligatorio maturato dopo sette giorni lavorativi per i pubblici dipendenti che supera l’art 58 del D.P.R. 782/82.
Infatti, secondo le norme citate, al pubblico dipendente, spetta un riposo di 24 ore dopo sette giorni lavorativi che ricade solitamente nella giornata di domenica, salvo i turnisti e diverse applicazioni negli accordi di categoria.
Le norme, infatti, rimandano agli accordi sindacali le varie applicazioni. L’accordo Quadro e l’informazione preventiva a suo tempo inviata, fissa le varie articolazioni dei turni di lavoro della Questura, l’art 9 ANQ stabilisce che il turno di riposo dopo le 36 ore lavorative deve ricadere nella giornata di domenica, salvo specifiche rotazioni disposte a seguito di servizi di ordine pubblico o particolari esigenze programmate, stabilite nell’informazione o oggetto di deroghe. Il comma 8 dell’art 9, riguardo la programmazione del riposo settimanale recita: “… per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente essere riferita alla giornata di domenica..”
Pertanto si può inconfutabilmente affermare che, salvo deroghe sottoscritte, il personale impiegato secondo l’art 9 deve riposare la domenica.
Accade però che, in seguito ad impieghi programmati per la domenica, al dipendente viene programmato il riposo in anticipo in una delle giornante scelte dall’ufficio e prima della maturazione settimanale, anche se lo stesso ufficio poi concede l’eventuale richiesta di cambio turno da riposo a turno ordinario per poi recuperare lo stesso. Questa procedura anomala invero crea una errata applicazione dell’indennità di compensazione che non viene attribuita al dipendente chiamato a svolgere la prestazione di lavoro la domenica solo perché essa precedentemente programmata. E’ nostro parere che l’ufficio non può anticipare il riposo, non lo prevede la legge e l’A.N.Q. , ma soprattutto interpreta l’art 16 comma 3 D.P.R. 164/02, non concedendo la prevista compensazione, poiché essa è stata intesa solo ed esclusivamente solo nei casi di cambio turno, ai sensi dell’art. 11 comma 2 ipotesi (b.
Il disagio di non riposare la domenica che sia esso programmato o che intervenga successivamente non esclude la compensazione.
Alla luce di quanto esposto si chiede la corresponsione di detta indennità, che compensa il disagio del lavoratore chiamato a luogo del riposo settimanale, anche nei casi di attività domenicale già programmata, chiedendo altresì di evitare la programmazione anticipata del riposo per questi dipendenti ai quali spetta decidere quando fruire del riposo non goduto entro i tempi previsti dalle norme in vigore.