Adeguamento alla speranza di vita e requisiti pensionistici Comparto Sicurezza e Difesa - Circolare INPS
Con circolare n. 28 del 16 marzo 2026, l’INPS ha emanato le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che interviene sull’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028 previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025. Inoltre, si specificano le fattispecie per le quali non è prevista l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo. (...)
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Inoltre, si specificano le fattispecie per le quali non è prevista l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo.
La posizione del SIAP sulla Legge di Bilancio 2026 è stata di forte critica e mobilitazione, specialmente riguardo all'innalzamento dei requisiti pensionistici., esprimendo una posizione pubblica netta sottolineando come le nuove norme colpiscano la "specificità" del lavoro del poliziotto.
Il SIAP ha giudicato "tecnicamente errata e inaccettabile" la misura che prevede l'aumento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata (attraverso l'adeguamento alla speranza di vita e nuovi scalini temporali), in quanto non si può trattare il personale di polizia come gli altri lavoratori. Fare il poliziotto richiede un'efficienza psico-fisica che decade con l'età, rendendo rischioso per la sicurezza pubblica mantenere in servizio agenti troppo anziani in ruoli operativi. La sicurezza non può essere considerata una "variabile di bilancio" e la normativa speciale (che regola limiti di età e idoneità fisica) debba essere "blindata" e protetta da algoritmi previdenziali generalizzati.
In corso d’opera, insieme all’ANFP abbiamo presentato diverse proposte per correggere la manovra:
Previdenza dedicata: Richiesta di incrementare i fondi (circa 25-30 milioni di euro aggiuntivi per il 2026-2027) per garantire equità a chi è stato assunto dopo il 1996 (regime contributivo).
TFS (Trattamento di Fine Servizio): Opposizione a qualsiasi forma di anticipo che comporti penalizzazioni economiche per il lavoratore.
Risorse per i contratti: Richiesta di fondi strutturali per il rinnovo contrattuale 2025-2027, la valorizzazione degli straordinari e le polizze assicurative per responsabilità civile e tutela legale.
Sebbene abbiamo riconosciuto alcuni sforzi politici (come lo stanziamento di fondi per la previdenza dedicata e le polizze), abbiamo definito la Legge di Bilancio 2026 come una misura che "individua, senza completare", ed i risultati ottenuti sono un "embrione" di tutela che necessita di ulteriori interventi strutturali.
Adeguamento alla speranza di vita e requisiti pensionistici Comparto Sicurezza e Difesa – Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco (Legge di Bilancio 2026)
QUADRO NORMATIVO GENERALE
La Legge di Bilancio 2026, all’articolo 1 comma 180, introduce per il personale delle:
Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Vigili del Fuoco un incremento “specifico” dei requisiti pensionistici, aggiuntivo rispetto all’adeguamento generale alla speranza di vita previsto per tutti i regimi previdenziali.
INCREMENTO SPECIFICO PER IL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
(art. 1, comma 180)
A decorrere dal 1° gennaio 2028, è previsto un incremento aggiuntivo dei requisiti pensionistici pari a: + 1 mese nel 2028, + 1 mese nel 2029, + 1 mese nel 2030. Un DPCM stabilirà quali specifiche professionalità, in ragione della loro particolare operatività, saranno esentate o parzialmente esentate da questi incrementi.
ADEGUAMENTO GENERALE ALLA SPERANZA DI VITA
(art. 1, commi 185 e 194)
In aggiunta all’incremento specifico sopra indicato, la Legge di Bilancio 2026 prevede l’adeguamento generale alla speranza di vita, valido per tutti i regimi previdenziali, pari a: + 1 mese dal 2027, + 2 mesi dal 2028.
ADEGUAMENTO COMPLESSIVO PER IL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
Per le pensioni di anzianità, sommando l’adeguamento generale e l’incremento specifico, l’adeguamento complessivo alla speranza di vita risulta il seguente: + 1 mese dal 2027, + 4 mesi dal 2028, + 5 mesi dal 2029, + 6 mesi dal 2030.
LA “FINESTRA MOBILE”
Oltre all’adeguamento alla speranza di vita, resta in vigore la finestra mobile, ossia il periodo che intercorre tra la maturazione del diritto e la decorrenza effettiva della pensione: 12 mesi per cessazione con 58 anni di età e 35 anni di contributi, 12 mesi per pensione di vecchiaia (60 anni) con contribuzione inferiore a 36 anni, 15 mesi per pensione anticipata con il solo requisito contributivo
REQUISITI ATTUALMENTE VIGENTI
Pensione di vecchiaia
60 anni di età e 36 anni di contribuzione
In caso di contribuzione inferiore: applicazione di 12 mesi di speranza di vita, applicazione di 12 mesi di finestra mobile.
Pensione di anzianità (età + contributi)
58 anni di età + 35 anni di contribuzione - 12 mesi di finestra mobile
Pensione di anzianità (solo contributi)
41 anni di contribuzione - 15 mesi di finestra mobile
Totale: 42 anni e 3 mesi di contribuzione
REQUISITI – ANNO 2027
Pensione anticipata (solo contributi)
Adeguamento speranza di vita: +1 mese
41 anni e 1 mese + 15 mesi di finestra
Totale: 42 anni e 4 mesi
Pensione di anzianità (età + contributi)
58 anni e 1 mese + 35 anni - 12 mesi di finestra mobile
Pensione di vecchiaia
60 anni + 36 anni di contribuzione
in caso di contribuzione inferiore: 61 anni e 1 mese + finestra mobile
REQUISITI – ANNO 2028
Pensione anticipata (solo contributi)
Adeguamento complessivo: +4 mesi
41 anni e 4 mesi + 15 mesi di finestra
Totale: 42 anni e 7 mesi
Pensione di anzianità (età + contributi)
58 anni e 4 mesi + 35 anni
12 mesi di finestra mobile
Pensione di vecchiaia
60 anni + 36 anni di contribuzione, in caso di contribuzione inferiore: 61 anni e 4 mesi + finestra mobile.
Gli anni 2029 e 2030 non sono riportati in quanto dal 2029 è previsto un nuovo adeguamento generale alla speranza di vita per tutti i regimi previdenziali.
Roma 20 marzo 2026
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