Decisa e giusta l\'azione del SIAP iniziata a marzo in merito all\'illegittima ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei poliziotti

Decisa e giusta l'azione del SIAP iniziata a marzo in merito all'illegittima ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei poliziotti

Roma, 15 Ottobre 2012 - Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, si è espressa sulla illegittimità della ritenuta del 2,50% in busta paga dei poliziotti, con Sentenza n. 223/2012, Giudizio del Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO, nell’Udienza Pubblica del 03/07/2012, con Decisione del 08/10/2012, Depositata l’ 11/10/2012 per la Pubblicazione in G. U. - Norme impugnate: Artt. 9, c. 2°, 21° e 22°, e 12, c. 7° e 10°, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010, n. 122.

Ciò premesso, dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti civili e militari dello Stato, indipendentemente da ruolo, qualifica ed anzianità di servizio, subiscono una ingiustificata trattenuta del 2,5% sull' 80% della retribuzione in base ad una non corretta applicazione del decreto legge 78 del 2010 (che rammentiamo il S.I.A.P. ha cercato di contrastare con molte iniziative sindacali tra cui, ben 13 manifestazioni di piazza contro la politica del Governo Berlusconi in quell’anno, proprio contro il decreto legge poi oggetto dell’ esame dei Tar e della Suprema Corte), presente su ogni busta paga alla voce "opera previdenza", che la corte ha censurato con chiara lucida e logica motivazione di cui riportiamo alcuni dei passi salienti:
“Infine, viene censurato il comma 10 dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in quanto la menzionata estensione del regime di cui all’art. 2120 cod. civ. (ai fini del computo dei trattamenti di fine servizio) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, con applicazione dell’aliquota del 6,91%, avrebbe dovuto comportare il venire meno della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, costituita dall’80% dello stipendio”
“La disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91 % sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032”

Come noto il SIAP già a partire da marzo scorso ha invitato tutti i colleghi a presentare formale DIFFIDA, attraverso apposita modulistica approntata dai nostri legali, nei confronti dell’Amministrazione, al fine di inibire i competenti uffici dal continuare ad effettuare l’illegittima ritenuta, denominata appunto “Opera di Previdenza” del 2,50% sull’80% della retribuzione. Nella stessa diffida, valida anche ai fini interruttivi, si chiedeva la restituzione degli accantonamenti già eseguiti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Per chi lo avesse dimenticato, con il comunicato S.I.A.P. del 12 marzo 2012 proponevamo, appena prese corpo l’ipotesi che la trattenuta fosse illegittima, e in attesa che si espletasse l’iter giudiziario per la sentenza definitiva dei diversi ricorsi presentati, un’azione decisa:
“Il Siap nello spirito di tutela delle retribuzioni degli operatori della sicurezza e a seguito di quanto preannunciato in data 7 marzo dopo un’attenta valutazione del nostro ufficio legale ha deciso di far sottoscrivere ai propri associati l’allegata diffida tesa al riconoscimento del 2.50 sull’80% della retribuzione previsto dall’art. 37 del Dpr 10321973 e successive modificazioni”… Il SIAP assicura ai propri tesserati che ogni utile iniziativa tesa al riconoscimento del beneficio in parola sarà da noi sostenuta senza alcun onere a carico dei dipendenti, (restavamo poi in attesa della sentenza che oggi finalmente è arrivata) … Le segreterie del Siap sul territorio sono a disposizione per ogni utile assistenza necessaria. Roma 12 marzo 2012”

E’ l’ennesima dimostrazione della coerente serietà e qualificata azione della nostra organizzazione che, senza facili populismi o promesse da periodo caldo da disdette, valuta con attenzione modi e strumenti rivendicativi nell’interesse di tutti i poliziotti, ivi comprese le alleanze legate al cartello sindacale che, per divergenze di opinione sulle opportunità di alcune di quelle manifestazioni pubbliche non si è più ricomposto, dopo essersi rotto.

Seguiranno ulteriori informazioni e indicazioni circa la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’Amministrazione e, su eventuali iniziative sindacali e legali da parte del S.I.A.P.
Per opportuna notizia in merito a quello che riguarda il nostro lavoro e i nostri diritti, la Corte nel verdetto finale così si esprime ai punti 4 e 5 :
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,

omissis
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
omissis


La Segreteria Nazionale


Roma, 15 Ottobre 2012