Agenda Fiscale, Tributaria e degli Assegni Nucleo Famigliare

Agenda Fiscale, Tributaria e degli Assegni Nucleo Famigliare

Roma, 13 giugno 2011 - Assistenza Procedure Fiscali

  • Assistenza Fiscale: La presentazione del Modello 730 del 2011 è stata prorogata.

Si comunica che con specifico DPCM dell'Agenzia delle Entrate datato 12/05/2011 è stato previsto:

La scadenza per la presentazione del Modello 730 del 2011, relativo alle dichiarazione dei redditi 2010, è sta prorogata al 20 giugno del 2011 e non più 31 maggio, se effettuata tramite il commercialista o al Caf, Centri di Assistenza Fiscale.

Prorogati i termini anche per i versamenti di Unico PF dal 16 giugno al 6 luglio, senza alcuna maggiorazione. Dal 7 luglio al 5 agosto sarà, invece, applicata un'aggiunta dello 0,40%.

Per i CAF, la data, entro la quale va consegnata al contribuente la copia della dichiarazione e il relativo prospetto di liquidazione, è fissata al 30 giugno 2011 ed entro il 12 luglio 2011 è necessario effettuare l'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.


  • In che mese viene effettuato il rimborso dell'imposta della dichiarazione dei redditi

Se dal calcolo del 730 emerge un rimborso dell’imposta per la dichiarazione dei redditi, viene effettuata a Luglio direttamente in busta paga o Agosto/Settembre con la pensione, stesso iter con un saldo a debito per cui le somme verranno trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione dovessero essere insufficienti a coprire tutto il pagamento di quanto dovuto, il saldo residuo con una maggiorazione degli interessi mensili allo 0,40%, verrà trattenuta nelle competenze dei mesi successivi o rateizzata su richiesta del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quest’anno, a seguito del DPCM dell'Agenzia delle Entrate datato 12/05/2011, che prevede la proroga fino al 20 giugno del 2011 e non più 31 maggio per la presentazione del Modello 730 del 2011, relativo alle dichiarazione dei redditi 2010, avendo i CAF o professionisti la protrazione di effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate entro il 12 luglio 2011, ci potrebbe essere la possibilità per coloro che consegneranno la documentazione entro il 20 giugno di essere se a credito rimborsati nel mese di agosto.-

  • Cosa fare in caso di errore della compilazione del modello 730

In caso di errore di compilazione del 730 si può utilizzare il 730 integrativo, infatti, se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Se invece il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si accorge di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione, al Caf o al commercialista anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
  • presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare:

  • obbligatoriamente un Modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
  • Assegno Nucleo Familiare periodo 01/07/2011 al 30/06/2012

Si comunica che entro il 30 giugno va presentata la domanda per gli assegni familiari, dovendo procedere all’aggiornamento a partire dal 1° luglio dell’importo degli assegni adeguati ai nuovi redditi prodotti e la composizione del nucleo familiare relativi all’anno 2010.

Pertanto, il personale della Polizia di Stato interessato, dovrà compilare la prescritta dichiarazione sull’apposito modulo, da consegnare al proprio Ufficio di appartenenza.

Si fa presente quanto segue:

  • i redditi da fabbricati vanno considerati al lordo della eventuale deduzione relativa all’abitazione principale e se gli stessi sono in comproprietà con il coniuge va indicata la quota relativa al coniuge;
  • nel caso il coniuge sia titolare di reddito autonomo, tale reddito andrà indicato nel rigo “Altri Redditi”, anche se inferiore ad € 2.840,51;
  • in caso di redditi esenti, dovrà essere indicato se tali redditi si riferiscono a rapporto di lavoro dipendente o ad altri redditi;
  • vanno indicati anche i redditi a tassazione separata rilevabili ai punti 120 e 122 del Mod. CUD/2011;

Si rammenta che ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, all’istanza dovrà essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del coniuge del richiedente l’assegno, altrimenti le istanze incomplete non saranno prese in esame e restituite al richiedente.
Il Responsabile Procedure Fiscali - Vito Buono