Siap Piemonte denuncia violazione ANQ Dirigente Compartimento Polstrada

Siap Piemonte denuncia violazione ANQ Dirigente Compartimento Polstrada

Personale addetto a servizi burocratici – servizi esterni d’istituto

Prot. 2012_06_28.SPTO_CompStrad.                                                                                     Torino 02 luglio 2012

Oggetto: Personale addetto a servizi burocratici – servizi esterni d’istituto. Disposizioni – periodico mensile.
                Richiesta revoca disposizione emanata con nota Prot. 12/8048 – 220 A.2 del 31 maggio u.s.

Al MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
(Per il tramite della Segreteria Nazionale S.I.A.P) - ROMA –

e, p.c.

Al Sig. Dirigente il Compartimento Polizia Stradale
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - TORINO–


In data 31 maggio u.s. il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha emanato una disposizione, Prot. N. 12/8048 220.A.2, in cui ordina, a decorrere dal 1 giugno u.s.., la periodicità dell’impiego del personale addetto ai servizi burocratici, che svolgono turnazione non continuativa, in servizi continuativi d’istituto per almeno due giorni al mese.
Al riguardo questa O.S. ha rilevato, in data 15 giugno u.s., come detta disposizione vìola quanto regolamentato dall’art. 9 comma 6 dell’A.N.Q.
Appare infatti evidente che la ratio della norma, citata dallo stesso Dirigente nella nota richiamata, non è quella di programmare preventivamente l’impiego del personale non turnista in turni continuativi ma, invero, stabilire i criteri d’impiego “ Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico”.
Ciò al fine di stabilire, senza equivoci, quali siano i criteri uniformi d’impiego del personale non turnista in servizi diversi dalla ordinarietà caratterizzati da fattispecie quali l’emergenza, la non prevedibilità, e l’ordine pubblico imprevisto.
In assenza di queste caratteristiche, a parere di questa O.S., non è consentita una preordinata programmazione dell’impiego di specie ed è stata richiesta la revoca della disposizione in parola.

In data 25 giugno u.s., con nota N. 120009518 110.A.7, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha ribadito l’adozione della disposizione
richiamando il contenuto della Circolare n. 300/13359/09/1310/39 del 22.10.209 e la successiva nota del 29.10.2009 emanata dal Direttore Centrale delle Specialità.

Al riguardo si osserva quanto segue:


• La Circolare n. 300/13359/09/1310/39 del 22.10.209 al punto “OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA” indica chiaramente che “l’obiettivo principale che si intende perseguire è quello, attraverso, l’adozione di processi di semplificazione e la riduzione del carico burocratico, di riorganizzare l’attività interna al fine primario di non incrementare ulteriormente le aliquote da destinare a compiti burocratici” e non “ come necessità (termine inesistente nel testo richiamato) che queste siano chiamate a concorrere, in via saltuaria ma comunque sistematica, all’espletamento di servizi esterni” come erroneamente indicato dal sopra citato Dirigente nella nota di risposta.
E di tutta evidenza che la ratio della Circolare “Direttiva per la semplificazione dell’attività amministrativa e gestionale degli Uffici Territoriali della Polizia Stradale” trae ispirazione dalla necessità di razionalizzare le procedure amministrative e non dalla necessità di impiegare il personale addetto ad attività burocratica in servizi esterni secondo un criterio di sistematicità;
• Nella nota di risposta, il sopra citato Dirigente conferma che “l’impiego del personale burocratico nei servizi esterni debba intendersi comunque per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivi di emergenza e di ordine pubblico” correlando comunque il tutto, contraddicendo quanto appena affermato e senza fornire alcun nesso logico, all’impiego preordinato di quel personale in servizi esterni “per non meno di due giornate al mese”;
• Il principio della saltuarietà ( riferito al termine saltuario, cioè discontinuo, intermittente, senza continuità nel tempo, occasionale, sporadico) è logicamente incompatibile con il principio della sistematicità (riferito al termine sistematico, cioè relativo e conforme ad un sistema) che nel caso di specie, attraverso l’indicazione delle due giornate al mese si vuole intendere quale sistema preordinato fisso di un impiego diverso da quello previsto per il personale interessato;
• L’Accordo Nazionale Quadro, che ha valenza contrattuale, disciplina orari e modalità d’impiego di tutto il personale della Polizia di Stato, Polizia Stradale compresa, e la citata disposizione viòla chiaramente quanto in esso contenuto in materia di orari di servizio (art.1 lettera d- art.9 comma 1), orari in deroga (art.7 comma 6 e 7) ed informazione preventiva (art.7 comma7).

Premesso quanto sopra si chiede il ritiro immediato della disposizione Prot. N. 12/8048 220.A.2 del 31 maggio 2012 emanata dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Si allegano le note richiamate.

Il Segretario Generale Regionale
Michele CERVIERE