L'Intervento - Richiesta di revisione normativa relativa ai profili dei ruoli tecnici dei funzionari della Polizia di Stato
A seguito delle numerose e motivate osservazioni pervenute dal personale tecnico appartenente al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato, dalle quali emerge una disparità di trattamento sotto il profilo normativo tra alcune professionalità, questa Segreteria Nazionale ritiene opportuno richiamare preliminarmente il quadro legislativo vigente, entro il quale si riscontra una evidente mancanza di uniformità nel riconoscimento delle professioni sanitarie nell’ambito del pubblico impiego. (...)
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La normativa di riferimento è la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, nota come “Legge Lorenzin”, che ha provveduto al riordino e al riconoscimento di diverse professioni sanitarie — tra cui biologi, fisici, chimici, infermieri e psicologi conferendo delega al Governo per la revisione complessiva del settore e per l’istituzione di nuovi Ordini professionali e relativi albi. In particolare, l’articolo 8 della Legge 3/2018 riguarda il riassetto delle professioni di chimico e fisico, mentre l’articolo 9 disciplina quelle di biologo e psicologo. Per gli psicologi, la stessa legge ha ufficialmente sancito la natura sanitaria della loro attività, trasferendone la vigilanza dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute e favorendo, nel contempo, la costituzione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche, con le rispettive Federazioni nazionali.
La possibilità per gli psicologi della Polizia di Stato di esercitare la libera professione è stata successivamente riconosciuta attraverso una modifica al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 37, estendendo agli psicologi della carriera dei funzionari tecnici la disciplina già prevista dall’articolo 52-bis per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato. Tale disposizione consente agli psicologi di svolgere attività libero-professionale, pur con alcune limitazioni, come il divieto di prestazioni retribuite nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza e nei procedimenti medico-legali connessi. Essa recepisce, in forma normativa, quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa in particolare la Sentenza n. 98/2023 della Corte Costituzionale e l’ordinanza del Consiglio di Stato del 10 febbraio 2022 che avevano riconosciuto il diritto degli psicologi delle Forze Armate e di Polizia a esercitare la libera professione, in virtù del principio di parità tra le diverse figure sanitarie.
Nonostante ciò, si rileva come, pur essendo biologi e chimici riconosciuti a tutti gli effetti quali professionisti sanitari ai sensi della Legge 3/2018, nessuna analoga modifica normativa sia stata finora prevista per consentire loro, se impiegati nella pubblica amministrazione — e in particolare nella Polizia di Stato, come anche in altri corpi istituzionali di esercitare la libera professione alle medesime condizioni previste per medici e psicologi. In seno alla Polizia di Stato, infatti, specifiche deroghe legislative alle incompatibilità con il pubblico impiego sono state introdotte esclusivamente per i medici e, da ultimo, per gli psicologi, mentre nulla di simile è stato disposto per biologi e chimici.
Ne deriva una situazione paradossale: da un lato l’Amministrazione impone a tali professionisti l’iscrizione all’albo e l’assolvimento degli obblighi di formazione continua (ECM), equiparandoli di fatto alle altre professioni sanitarie; dall’altro, tuttavia, non riconosce loro le stesse prerogative, limitandosi a imporre doveri senza concedere i corrispondenti diritti e tutele.
Senza indulgere in richiami retorici alla Costituzione, che pure sancisce la parità di dignità e riconoscimento tra le diverse categorie professionali, appare evidente che, alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e normative che hanno equiparato la posizione degli psicologi della Polizia di Stato a quella dei medici in materia di libera professione, sia ormai necessario un intervento legislativo volto a eliminare le sperequazioni tuttora esistenti.
Pertanto, questa Segreteria Nazionale chiede a codesto Dipartimento di attivarsi presso le competenti sedi istituzionali affinché anche i funzionari biologi e chimici della Polizia di Stato possano beneficiare delle medesime possibilità e prerogative già riconosciute ai loro colleghi medici e psicologi, nel rispetto dei principi di equità e uniformità dell’ordinamento.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
La Segreteria Nazionale
Giuseppe Tiani
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