
L'Intervento - Segnalazione alla Corte dei Conti a seguito di incidente stradale
La Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento della P.S. affinché venga valutata ogni utile iniziativa volta all’esame della questione, disponendo chiarimenti e/o richiami univoci a tutte le Questure del territorio nazionale, in merito alle procedure di applicazione uniforme dei contenuti della circolare in materia di segnalazione alla Corte dei Conti a seguito di incidenti occorsi agli automezzi e natanti della Polizia di Stato. (...)
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In primis, è necessario ricordare il quadro procedurale indicato nella richiamata circolare:
Presupposto indispensabile per attivare questa procedura è l’inchiesta amministrativa indicata dettagliatamente e correttamente proprio nel paragrafo 3 della circolare dove, al punto 3.1 vengono fornite precise disposizioni in merito alla trattazione degli incidenti stradali con responsabilità a totale o parziale carico dell’autista dell’Amministrazione specificando che l’ufficio interessato dovrà provvedere a condurre una inchiesta amministrativa sull’accaduto, raccogliendo ogni elemento utile per l’accertamento – ovvero l’esclusione - della responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave nella condotta di guida del dipendente autista, ai sensi dell’articolo 1 – 1^ comma – della legge 31 dicembre 1962 , n 1883.
Dopo aver indicato quali documenti devono far parte dell’inchiesta (e cioè: relazione di servizio del conducente, relazione dei trasportati, dichiarazioni di eventuali testimoni, eventuali provvedimenti disciplinari adottati a carico del dipendente autista responsabile dell’incidente, rapporto dell’autorità intervenuta per rilevare incidente, relazione sulla quantificazione del danno subito dall’Amministrazione, perizia tecnica del veicolo qualora il dipendente autista abbia imputato il verificarsi dell’evento a difetti meccanici del mezzo, verbale di “contestazione di responsabilità” ed eventuali controdeduzioni giustificative), la circolare impartisce precise indicazioni a tutti gli uffici sulla notifica al dipendente proprio della “contestazione di responsabilità” che deve assumere due forme differenti in relazione al livello di responsabilità già accertata in sede amministrativa.
In pratica, secondo quanto indicato nella circolare, l’Amministrazione deve utilizzare:
- il modello sub 1) qualora non si rilevi nella condotta di guida del dipendente la presenza degli elementi di dolo o della colpa grave;
- il modello sub 2) (nb: il modello di cui si contesta l’utilizzo improprio) qualora siano emersi ragionevoli indizi della presenza degli elementi del dolo o della colpa grave;
- omettere la compilazione di un modello qualora l’evento sia accertatamente imputabile a fattori escludenti ogni responsabilità del dipendente (caso fortuito o forza maggiore).
Invece, a seguito di approfondimento svolto in ambito nazionale dal Siap sono emersi numerosi casi in cui i colleghi vengono segnalati alla Procura della Corte dei Conti per presunto danno erariale, a causa di un sinistro stradale con auto di servizio, utilizzando procedure che non ci convincono.
Si sottolinea che questa procedura, di cui alcuni uffici fanno uso sistematico senza una adeguata inchiesta amministrativa interna o trascurandone l’esito, prevede una comunicazione (cd. “Contestazione di responsabilità”) ex articolo 83 del R.D. 18.11.1923 n.2440, all’interessato coinvolto in un sinistro stradale nella quale:
• avvisa preventivamente il dipendente che l’Amministrazione, a seguito del sinistro, ha l’obbligo di trasmettere tutti gli atti relativi all’inchiesta amministrativa esperita in conseguenza del sinistro, alla procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio, la quale valuterà la condotta tenuta nella circostanza dall’interessato;
• evidenzia che il predetto organo, in caso non emerga alcuna responsabilità o ravvisi gli elementi della colpa lieve, procederà all’archiviazione degli atti mentre, qualora ritenga che nella sua condotta ricorrano gli estremi del dolo o della colpa grave, proporrà, a sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 31.12.1962 nr. 1833, l’azione di rivalsa per il risarcimento del danno davanti alla corrispondente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;
• avvisa il dipendente che potrà produrre, nel proprio interesse, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione, le proprie controdeduzioni;
• avvisa il dipendente che, ad ogni buon fine, qualora lo ritenga opportuno, potrà provvedere al volontario risarcimento del danno sia in un’unica soluzione sia mediante versamenti rateali mensili.
Richiamando il quadro generale delineato in apertura si rappresenta, nel pieno rispetto delle procedure previste dal codice della giustizia contabile e delle prerogative dell’organo giurisdizionale sul punto, che l’invito al pagamento di una somma di denaro per il volontario risarcimento del danno risulta, in quella fase, quantomeno inopportuna, ingenerando nei dipendenti l’errata convinzione che pagando possano sanare una responsabilità erariale in realtà, ancora tutta da verificare O addirittura già esclusa.
La prospettazione di una simile soluzione costituisce un passaggio ben definito della circolare ministeriale e viene inserito nell’iter procedimentale proprio al termine dell’inchiesta finalizzata, per la sua rigorosità, ad evitare eventuali passaggi ed incombenze inutili per l’Amministrazione, nell’interpretazione autentica dei principi fondamentali dell’agire amministrativo quali l’economicità, l’efficacia, l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza e la garanzia di una corretta “partecipazione” dell’interessato al procedimento nei suoi confronti.
Viene spesso adottata, in pratica, una procedura che presuppone un accertamento di grave responsabilità che in realtà non è stato mai acclarato e/o contestato ai dipendenti, nelle forme e secondo le modalità previste per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
Risulta come in molti casi il titolare della potestà disciplinare preposto a rilevare eventuali responsabilità in capo al dipendente, non risulti essersi espresso o, addirittura, abbia espresso chiaramente l’assenza di dolo o colpa grave.
La procedure constatate, dunque, disattendono un passaggio fondamentale della circolare ministeriale che determina quale metodo adottare nei confronti degli organi giurisdizionali e del dipendente, proprio in base al livello di responsabilità accertata, chiarendo di portare a conoscenza della magistratura inquirente contabile, con forme diverse con percorsi più o meno rigorosi (vedasi modello sub1) e sub2) ), solo quei casi che effettivamente, sia per consolidata giurisprudenza che per le disposizioni di legge (RD n. 2440 del 1923 e legge 1833 del 1962), potrebbero contemplare delle responsabilità risarcitorie, evitando inutili incombenze per tutti e un ulteriore coinvolgimento del dipendente “invitandolo a pagare”.
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