Il PARERE DEl LEGALE S.I.A.P. - Avvocato Anna Gigante - sulla: Perenzione del Ricorso Ultradecennale

DOMANDA: Egregio Avvocato, ho presentato nel lontano 1994 un ricorso al TAR impugnando il provvedimento amministrativo con il quale si comunicava alla scrivente di non aver superato la prova scritta relativa al 9° Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina a vice-sovrintendente; dopo l’udienza fissata per la sospensiva sempre nel 1994, in cui quest’ultima mi veniva rigettata, non ho più ricevuto alcuna comunicazione dal mio legale per l’udienza di merito. Sono passati 13 anni è mi risulta infatti che l’udienza per la discussione nel merito non è stata ancora fissata dal TAR. Cosa devo fare, attendere qualche comunicazione dalla competente cancelleria oppure attivarmi per sbloccare la situazione?

RISPOSTA: A riguardo si evidenzia che nel giudizio amministrativo, per accelerare la definizione dell’arretrato, l’art. 9, seconda comma della Legge 205/2000 ha previsto una modalità particolare di estinzione dei giudizi presentati da oltre dieci anni, per i quali sia stata comunque tempestivamente depositata l’istanza di fissazione di udienza e che non siano ancora definiti.
In questi casi, è stato sancito, sempre dalla predetta disposizione legislativa, che, dopo il decorso di cinque anni dal deposito del ricorso, la cancelleria del TAR competente notifichi alle parti costituite un apposito avviso; dopo tale avviso il ricorrente ha l’onere di presentare nuova istanza di fissazione di udienza per il merito altrimenti il giudizio cade in perenzione.
Si noti che in questo caso, la nuova domanda deve essere presentata solo dal ricorrente (e non dalle parti costituite) e deve essere sottoscritta personalmente dalla parte (non è sufficiente la sottoscrizione del difensore). Il ricorso per il quale non venga presentata nuova istanza di fissazione dell’udienza di merito viene dichiarato perento con decreto presidenziale ex art. 26 ultimo comma della Legge Tar, introdotto dall’art. 9 della Legge n. 205/2000.