Il PARERE DEL LEGALE S.I.A.P. - Avvocato Anna Gigante - sulla: Natura Giuridica della Relazione Di Servizio

DOMANDA: Egr. Avv. Sono un agente di polizia in forza presso la polizia stradale di Roma, ho appena da qualche mese cominciato il servizio e vorrei chiederLe la funzione delle relazioni di servizio che scriviamo a fine turno.

RISPOSTA: La relazione di servizio costituisce un atto pubblico fidefaciente e non una mera comunicazione interna; con essa, infatti, il Pubblico Ufficiale attesta una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono accadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate.
Si è ritenuta la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale anche non in servizio o in congedo se la relazione non è veritiera.
Ciò è quanto stabilito dalla Cassazione Penale con sentenza n. 3557/2008, in virtù del principio secondo cui i poliziotti, i carabinieri ed i finanzieri, anche se in congedo, in vacanza, in ferie o semplicemente liberi da impegni di ufficio per fine del servizio, hanno sempre il dovere di compiere gli atti compresi nel generico dovere di cooperare nel modo più efficace al conseguimento degli scopi del proprio ufficio.