Il PARERE DEL LEGALE S.I.A.P. - Avvocato Anna Gigante - sul: Ricorso Gerarchico Avverso I Rapporti Informativi

DOMANDA: Gentile Avvocato sono un iscritto Siap e da alcuni anni ho presentato due ricorsi gerarchici al fine di impugnare i rapporti informativi degli anni 2003 e 2004. Ad oggi non ho ricevuto risposta dall’amministrazione. Mi potrebbe dire come posso agire per ottenere un provvedimento sui miei ricorsi?

RISPOSTA:Il ricorso gerarchico è un rimedio giuridico preposto per impugnare atti non definiti pronunciati dall’Amministrazione di appartenenza entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.
La decisione del ricorso gerarchico rappresenta l’atto definitivo.
Solo nel caso di “silenzio” sul ricorso, la definitività viene conseguita proprio dall’atto impugnato che in questo caso diventa passibile di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario.
L’organo adito con il ricorso gerarchico ha il dovere di decidere il ricorso.
Se l’organo competente a decidere non vi provvede, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o quello straordinario.
Il “silenzio – rigetto” è stato introdotto dalla giurisprudenza per consentire al cittadino che avesse proposto un ricorso gerarchico di ricorrere in sede giurisdizionale anche se l’amministrazione non avesse provveduto sul ricorso amministrativo.
Pertanto, nei casi in cui sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso giurisdizionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se nel termine di 90 giorni la pubblica amministrazione non abbia comunicato o notificato la decisione all’interessato.
Al decorso del termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione è collegato non già un obbligo di impugnazione, ma piuttosto l'attribuzione di una facoltà di impugnativa, nel senso che il ricorrente è facultato a ricorrere immediatamente in sede giurisdizionale avverso il provvedimento originario, ovvero attendere la pronuncia tardiva sul ricorso gerarchico con connessa eventuale riconsiderazione dei profili di merito della questione.
Da tali considerazioni emerge, dunque, che non è prescritto all’organo adito un termine di natura perentoria entro il quale pronunciare la propria decisione.
Nel nostro caso, pertanto, sarà necessario attendere la decisione sui ricorsi in esame al fine poi di valutare l’opportunità di impugnare il medesimo provvedimento nelle sedi giurisdizionali entro i 60 giorni successivi dalla comunicazione o notifica della decisione.
Nelle sedi giurisdizionali, Le rammento che contro la decisione di rigetto potranno essere proposte anche nuove censure solo limitatamente ai vizi di detta decisione.
Questa è l’unica strada percorribile, atteso che dopo la maturazione dei 90 giorni dalla presentazione dei suddetti ricorsi non è stata proposta nei termini l’impugnativa di natura giurisdizionale (60 giorni per il TAR e 120 giorni per il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), nonostante la formazione del “silenzio – rigetto”.