PARERE LEGALE: Impugnativa Diniego Ricompense

DOMANDA: Egregio Avvocato sono un poliziotto iscritto al SIAP e di recentemente mi è stato notificato il provvedimento negativo di riconoscimento della ricompensa per merito straordinario. Le chiedo se posso impugnare tale provvedimento con il ricorso gerarchico.

RISPOSTA: Com’è noto, il D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247 in materia di conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato, ha apportato rilevanti modifiche al sistema premiale, precedentemente disciplinato dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.
Da un lato, la normativa ha innovato, sotto il profilo sostanziale e procedurale, la materia di conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e dei premi in denaro e compiacimento (questi ultimi autonomamente certificati), conferendo al sistema maggiore funzionalità e organicità.
Dall’altro, il nuovo dettato normativo ha voluto mettere in debito risalto l’esercizio dell’attività premiale quale momento particolarmente significativo per l’apprezzamento di capacità, qualità professionali e spirito di servizio profusi dall’ appartenente alla Polizia di Stato oltre il normale svolgimento dei propri compiti istituzionali, considerando la stessa imprescindibile strumento di gestione del personale.
Il procedimento di conferimento delle ricompense.
Trattasi di un vero e proprio procedimento amministrativo che si sostanzia nello svolgimento di più fasi: quella dell’iniziativa o propositiva, la fase istruttoria, la fase dispositiva o della decisione, la fase integrativa dell’efficacia.
Al procedimento si applicano, pertanto, principi e regole che governano l’attività amministrativa, così come sancito dalla Legge n. 241 del 1990, sia a tutela dell’interesse pubblico dell’amministrazione procedente nonchè a tutela degli altri interessi pubblici e privati che vengono coinvolti.
Ricorribilità avverso la decisione.
Le delibere della Commissione sono atti definitivi e, come tali, sottoposte ai gravami previsti dalla legge e cioè sono impugnabili dall’interessato con ricorso giurisdizionale, da presentare entro sessanta giorni dalla notificazione presso il giudice amministrativo (TAR) o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Non è ammesso, pertanto, ricorso gerarchico. Le Commissioni non hanno un superiore gerarchico nella Commissione Centrale, attesa la ripartizione “ratione materiae” delle competenze fissate dalla normativa.