PARERE LEGALE: Il Poliziotto Guarito Va Riammesso Nella Stessa Mansione

DOMANDA: Gentile Avvocato, Sono un poliziotto è la Commissione medica di 1^ istanza mi ha giudicato non idoneo in via permanente al servizio. Conseguentemente ho esercitato il diritto di poter far istanza nei termini di legge per transitare nei ruoli civili e sono in attesa di detto transito. Nelle more di questa attesa la mia patologia è in via di guarigione con recupero permanente della funzionalità dell’arto, come sostenuto dal mio consulente medico in sede di visita dinanzi alla predetta commissione.
Cosa posso fare per essere riammesso in servizio?

RISPOSTA: La questione sottoposta alla mia attenzione è disciplinata dal DPR 339/1982 nonché dal DPR 3/1957. In particolare si osserva che alla fattispecie in esame è applicabile la norma del T.U. sul pubblico impiego che prevede la riammissione del personale cessato dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo o decadenza dall’impiego nei casi previsti dall’art. 127 e che quest’ultimo articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non comprende tra le fattispecie di cessazione del rapporto di pubblico impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio la dispensa dal servizio per motivi di salute.
Alla luce di tale osservazione non potrebbe non essere ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 13 del DPR 339/1982 secondo cui il personale trasferito ad altri ruoli dell’amministrazione non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.
Pertanto venuta meno l’infermità che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro il dipendente può chiedere ed ottenere di essere riammesso nel ruolo di provenienza.
Nel caso in esame, è necessario attendere la completa e totale guarigione per far istanza di riammissione in servizio; in caso di risposta negativa da parte dell’amministrazione questo provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR.
Sempre nel caso in esame non sarebbe opportuno interrompere il transito nell’amministrazione civile al fine di non perdere i previsti benefici retributivi.