PARERE LEGALE: Assenso Al Trasferimento D'autorità

DOMANDA: Gentile Avvocato , la dichiarazione scritta di assenso o di disponibilità all’assegnazione presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica da parte di un appartenente alle Forze di Polizia, può tramutare un “trasferimento d’autorità” in “trasferimento a domanda” e pregiudicare così la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art 1 Legge 86/2001?

RISPOSTA: La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la distinzione fra trasferimento "a domanda" e "trasferimento d'ufficio" deve piuttosto cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi fra l'interesse pubblico e l'interesse personale del dipendente.
Nel caso di trasferimento autoritativo il trasferimento é considerato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico; mentre nel trasferimento a domanda la richiesta è caratterizzata prevalentemente da necessità personali e familiari contemperate con le esigenze dell'Amministrazione.
E’ stato quindi statuito che quando il trasferimento é diretto a soddisfare propriamente l'interesse pubblico, sono da ritenere irrilevanti, al fine dell'attribuzione dell'indennità di trasferimento, le eventuali dichiarazioni di assenso o disponibilità dell'interessato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2001 n. 332 citata; Sez. IV, 7 novembre 2000 n. 5966; Sez. IV, 12 dicembre 1997 n. 1435; Sez. IV, 24 maggio 1995 n. 353; quest’ultime tre pronunce specificatamente afferenti l’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria di ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza).
Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, non vi é alcun dubbio che il trasferimento per l’assegnazione presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica sia configurabile quale “trasferimento d’autorità”, essendo avviato su impulso d’ufficio con il fine specifico e prevalente di soddisfare l’interesse pubblico (ripianamento degli organici della sezione di p.g.) e costituendo elemento irrilevante la coincidenza di quest’ultimo interesse con il gradimento espresso dall’interessato in ordine al cambio di sede.
La dichiarazione di assenso o disponibilità al trasferimento risulta pertanto improduttiva di effetti, rimanendo fermo il diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86.