Ricorso Legge Pinto - SIAP Foggia

Ricorso Legge Pinto - SIAP Foggia

Il SIAP non si è mai avventurato in ricorsi settembrini o di genere. Abbiamo sempre sostenuto la validità di ogni ricorso in essere, ed abbiamo sempre riferito ai nostri iscritti i ricorsi da fare e quelli da non fare. (...)

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A prescindere, non abbiamo mai chiesto un euro, ma siamo sempre stati garanti, con le quote versate, della autonomia sindacale e dalla serietà professionale dei nostri legali. Grazie al nostro legale sindacale, Luigi dr. Patricelli Avvocato del Siap Foggia, abbiamo appreso stamattina della Sentenza  della Corte di Appello di Roma - Sezione Equa Riparazione -, con la quale è domandata, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge n° 89/01 e successive modificazioni, nei confronti del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle
FINANZE, l’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo dinanzi al Giudice Amministrativo, per come prospettato nel ricorso e provato con le opportune produzioni documentali, avviato il 25 maggio 2010 e concluso il 15 marzo 2021; abbiamo visto riconosciuto  il ricorso presentato in data 27.12.2021, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001 e s.m.i.; rilevato che i ricorrenti chiedono l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo dai medesimi promosso dinanzi al Tar Lazio (r.g.n. 4645/2010), quali appartenenti alla Polizia di Stato, adibiti permanentemente a servizi esterni di vigilanza e controllo del territorio, per l’accertamento della sperequazione retributiva determinatasi, a parità di modalità di impiego con il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze di Polizia impiegato in servizi di pattugliamento misti e remunerato con l’indennità onnicomprensiva prevista ex art 7 bis della legge 125/2008; considerato che il giudizio si è protratto per anni 10, mesi 9, giorni 23 e, secondo i parametri temporali di cui all’art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (che stabiliscono una ragionevole durata del giudizio di primo grado di tre anni), vi è stato superamento della durata ragionevole del processo di anni 7, mesi 9, giorni 23, arrotondati ad anni 8 (inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi), non risultando stasi processuali imputabili alla parte ricorrente: in parole povere in data 26.01.2022 è stato vinto il suddetto ricorso in ordine alla c.d. Legge Pinto. Gli interessati saranno avvisati personalmente.

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