Ricorso Ricalcolo Liquidazione dell'indennità di buonuscita (IBU)

Ricorso ai fini del ricalcolo della liquidazione dell’Indennità di Buonuscita (IBU) ai sensi dell’art. 6-bis D.L. 21/09/1987, n. 387 – L. 20 novembre 1987, n. 472 (omessa attribuzione dei sei scatti stipendiali)

Informazioni ed istruzioni

Studio Legale dell'Avv. Massimiliano Aloi, Via alla Porta degli Archi 10/12,16121 Genova (GE).
Il ricorso amministrativo oggetto della presente iniziativa è rivolto al personale della Polizia di Stato (in particolare a quello appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate) che è stato collocato in quiescenza dopo aver effettuato la relativa domanda, a condizione di aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di anzianità di servizio utile.
L’iniziativa è altresì rivolta allo stesso personale sopra indicato che non sia ancora stato collocato in quiescenza ma che prospetta di esserlo, sempre su domanda, nel breve periodo. Si prega tuttavia l’interessato di aderire soltanto nel momento in cui entrerà in quiescenza, anche se non in possesso di tutta la documentazione richiesta.
Il ricorso è finalizzato al riconoscimento nei confronti del personale della Polizia di Stato dell’inclusione dei 6 scatti stipendiali (ciascuno del 2,50% sull’ultimo stipendio) nell’elenco delle voci computabili – in aggiunta a quelle già applicate e calcolate – ai fini della liquidazione dell’Indennità di Buonuscita.
Tale diritto è previsto dall’art. 6-bis D.L. 21/09/1987, n. 387, ed in particolare dal 2° comma:
Art. 6-bis
1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
(…).
L’ente previdenziale INPS, attualmente, non applica il secondo comma, corrispondendo così al personale di Polizia interessato un TFS quantitativamente inferiore rispetto a quanto invece spettante di diritto, con un ammanco spesso superiore ai 10.000,00 euro netti.
Con il ricorso che si intende promuovere si andrà quindi a domandare al Giudice amministrativo competente la legittima applicazione di questa disposizione, con l’indicazione di precise ulteriori fonti normative e di sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato che già si sono pronunciati positivamente nel merito.
Inoltre, sempre supportandosi con le predette fonti giuridiche, si argomenterà a favore della non tassatività dell’esattezza delle anzianità necessarie all’attribuzione dei sei scatti nella base di calcolo per l’IBU e della non perentorietà dei termini indicati nel secondo comma.
Il ricorso prevede un contributo spese calmierato per lo Studio Legale convenzionato SIAP che curerà le pratiche nelle varie fasi del giudizio.
Si informano fin da ora gli interessati (e come verrà dettagliatamente illustrato nel mandato che verrà sottoscritto formalmente al momento dell’adesione) che, in caso di proposizione del ricorso e di esito positivo, gli eventuali rimborsi delle spese, diritti ed onorari liquidati dal giudice a favore della parte ricorrente saranno trattenuti esclusivamente ed interamente dall'avvocato a cui verrà conferito mandato.
Infine, si avvisa che se all'esito del procedimento venisse riconosciuto il diritto domandato nel ricorso, si prospetterebbero due ipotesi: nel caso in cui controparte venisse condannata alle spese, il ricorrente si impegnerebbe a versare all'avvocato la percentuale complessiva del 12% dello stesso incremento lordo a titolo di arretrati; nel caso in cui le spese venissero compensate, egli si impegnerebbe invece a versare all’avvocato la percentuale complessiva del 16% dello stesso incremento lordo a titolo di arretrati.
Il procedimento di adesione all’iniziativa si compone di due fasi:
  • La prima consisterà nello studio della documentazione inviata dall’interessato e nella valutazione in merito alla fondatezza del ricorso;
  • La seconda, invece, in caso di giudizio positivo della prima, consisterà nell’effettiva adesione da parte dell’interessato mediante la sottoscrizione della procura e dei mandati da formalizzare presso le segreterie provinciali SIAP competenti.
Si evidenzia che il diritto al ricalcolo dell’Indennità di Buonuscita (IBU) si prescrive in 5 anni. Tuttavia, si consiglia a coloro che attualmente rientrassero nell’arco temporale tra i 5 e 10 anni dal momento del collocamento in quiescenza (o dalla relativa domanda) di inviare comunque la documentazione in modo tale da poter aderire almeno alla prima fase valutativa dell’iniziativa e così da poter ricevere un parere legale in merito alla propria posizione.
Gli interessati dovranno inoltre scaricare la lettera di diffida, che si allega in calce, da inviare ad INPS a mezzo raccomandata A.R., anche al fine di interrompere i termini prescrizionali menzionati sopra.
La lettera di diffida, le ricevute di accettazione e di consegna e la risposta dell’INPS potranno essere fin da subito allegate durante la compilazione del form (o allegate via mail o depositate nelle segreterie provinciali SIAP a seconda di quale tra le tre modalità di adesione – che saranno illustrate in seguito - verrà scelta) oppure potranno essere, obbligatoriamente, inviate successivamente, in copia, al seguente indirizzo mail dello Studio Legale: [email protected] , indicando nell'oggetto della mail: lettera ricorso IBU, nome e cognome.
Nel caso in cui l’interessato fosse stato collocato in quiescenza ma il suo prospetto di liquidazione dell’Indennità di Buonuscita (IBU/TFS) non fosse ancora stato emesso, lo si prega di attendere che l’INPS provveda in tal senso e solo successivamente di spedire la lettera di diffida e di inviare la relativa documentazione anche all’indirizzo mail nelle modalità sopra indicate.
Si informano gli interessati che potranno aderire all’iniziativa attraverso una delle tre seguenti
modalità:
  1. Compilazione del Form informatico;
  2. Qualora gli interessati riscontrassero difficoltà durante la compilazione del seguente Form, potranno aderire al ricorso inviando una mail a questi indirizzi mail (indicando cortesemente nell’oggetto della stessa le parole “RICORSO IBU”): [email protected] e [email protected]. Scegliendo questa alternativa, l’interessato dovrà scaricare il modello prestampato che si allega qui di seguito (IL MODULO E' SCARICABILE IN FONDO ALLA PAGINA). Dovrà essere stampato, compilato integralmente, firmato e allegato all’interno della mail in formato PDF insieme ai documenti ivi richiesti. Per quanto riguarda la lettera di diffida (strettamente necessaria ai fini del ricorso), se già inviata tramite raccomandata A.R. ad INPS, potrà essere allegata anch’essa contestualmente alla mail (ovviamente insieme alla ricevuta di accettazione e di ritorno ed all’eventuale risposta pervenuta). In alternativa potrà essere inviate in un secondo momento al seguente indirizzo mail: [email protected];
  3. È inoltre stata predisposta la facoltà di depositare tutta la documentazione (comprensiva del prestampato da scaricare, stampare, compilare integralmente e firmare) presso le segreterie provinciali SIAP. Tale opzione, tuttavia, deve essere considerata residuale rispetto alle prime due e pertanto, se possibile, evitabile.
N.B. Nel caso in cui l’interessato fosse già stato collocato in quiescenza ma il suo prospetto di liquidazione dell’Indennità di Buonuscita (TFS) non fosse ancora stato emesso dall’Ente previdenziale, si consiglia di aderire comunque all’iniziativa e di cliccare, nell’area apposita, su “non è stato ancora emesso e mi impegno ad inviarlo all’indirizzo mail [email protected] non appena l’INPS vi avrà provveduto”. In tal caso, tuttavia, l’interessato dovrà attendere il rilascio di detto documento per inviare la lettera di diffida non essendo in possesso dei requisiti minimi.
La dimensione massima di upload di un singolo file è di 2MB
Non è possibile inviare file di dimensioni maggiori in questo form

Dati e documenti richiesti ai ricorrenti

File scaricabili

Modulo prestampato per preadesione via mail

Lettera di diffida

Nel caso in cui l’interessato non abbia ancora diffidato INPS al ricalcolo dell’IBU, lo si prega di scaricare la presente lettera di diffida e di inviarla a mezzo raccomandata con avviso di ritorno. La lettera di diffida, le ricevute di accettazione e di consegna e la risposta dell’INPS potranno essere fin da subito allegate durante la compilazione del form oppure potranno essere, obbligatoriamente, inviate successivamente, in copia, al seguente indirizzo mail dello Studio Legale: [email protected] , indicando nell'oggetto della mail: lettera ricorso IBU, nome e cognome. Nel caso in cui l’interessato fosse stato collocato in quiescenza ma il suo prospetto di liquidazione dell’Indennità di Buonuscita (IBU o TFS) non fosse ancora stato emesso, lo si prega di attendere che l’INPS provveda in tal senso e solo successivamente di spedire la lettera di diffida e di inviare la relativa documentazione anche all’indirizzo mail nelle modalità sopra indicate.

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