ASSUNZIONI e SCORRIMENTO GRADUATORIE: DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

ASSUNZIONI e SCORRIMENTO GRADUATORIE: DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

  Art. 7

Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di
personale militare


1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge,
le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non
utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella
misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli
delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 1, della legge.».
2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta' assunzionali
del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita' di
cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno
2017, sono destinate:
a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313
euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per
15.004.387 euro a decorrere dal 2019;
b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre
2017, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli
iniziali, 137 unita' per l'Arma dei carabinieri, 123 unita' per la
Polizia di Stato
e 48 unita' per la Polizia Penitenziaria, a
decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della
Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi
finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di
543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di
16.006.567 euro a decorrere dal 2019;
c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei
rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º
dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facolta'
assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unita' nella
Polizia di Stato
, 54 unita' nell'Arma dei carabinieri e 57 unita'
nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per
l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei
Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della
giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche
attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi gia' banditi e ancora
in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di
polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalita' attuative
possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo
in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017
. Con i
medesimi provvedimenti possono essere altresi' definite le modalita'
attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in
aggiunta alle facolta' assunzionali, autorizzate con decreto del
Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione
dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in
materia di tutela ambientale e forestale, nonche' il presidio del
territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalita'
esistenti, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro
annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato,
ha svolto nell'anno 2017 le attivita' di cui alla medesima legge n.
124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai
sensi dell'articolo 20.
5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
dopo le parole: «ha facolta' di pernottare in caserma» sono inserite
le seguenti: «a titolo gratuito».
6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti
all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno
2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
7. Al fine di assicurare la necessaria continuita' nell'esercizio
delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza
nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le parole «durano in carica non meno di due anni»
sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza
possibilita' di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il
personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di
eta' previsti per il grado, puo' esserne disposto, a domanda, il
collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello
per raggiungimento dei limiti di eta', con riconoscimento, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento
pensionistico e dell'indennita' di buonuscita che sarebbero spettati
in caso di permanenza in servizio fino al limite di eta', compresi
gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di
stipendio.».
8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici
previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei
limiti di eta' previsti per il grado, il Ministero della difesa
comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero
dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria
dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo
616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n.
189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il
mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non
e' prorogabile ne' rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel
corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo
per raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato d'autorita' fino
al termine del mandato.».
10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di
durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino
alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso
di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.