Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Bergamo, 15 gennaio 2013 - Istituti per il personale della Polizia di Stato

 OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.


Il D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge n. 111 del 2011, all'art. 16 ha apportato significative modifiche in tema di visita fiscale e di fasce di reperibilità in caso di malattia dei pubblici dipendenti
e introdotto una nuova disciplina in materia di assenze per visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici.

La normativa di cui sopra, applicabile anche agli appartenenti della Polizia di Stato, consente al personale di giustificare l'assenza per visite terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici anche con attestazione rilasciata da struttura privata.

Prima dell'entrata in vigore della Legge in questione, per il personale della Polizia di Stato, nei casi sopra prospettati, la relativa assenza poteva essere giustificata ricorrendo, di volta in volta, all'istituto del permesso breve o del congedo ordinario che eventualmente poteva essere convertito in congedo straordinario previa valutazione, ampiamente discrezionale, del Dirigente dell'Ufficio.

Il parere n. 56340 del 21112011 formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed indirizzato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha definitivamente chiarito che in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.
In sintesi, il collega potrà direttamente chiedere che la giornata in cui dovrà effettuare la visita o l'esame venga direttamente considerata come giorno di malattia producendo solamente
l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura privata che ha eseguito la prestazione senza dover sottostare ad ulteriori adempimenti o formalità.

Alla luce di quanto rappresentato affinché la citata disposizione normativa possa trovare piena diffusione tra i colleghi e concreta attuazione si richiede alle SS.VV. l'emanazione di apposite disposizioni che recepiscano le intervenute modifiche legislative.

Distinti saluti.