Mancata applicazione articolo 8 A.N.Q.

Mancata applicazione articolo 8 A.N.Q.

Bergamo, 28 luglio 2013 - Polizia Stradale

Prot. nr. 85/2013/SIAP/PROV.                  Bergamo, 28 / 07 / 2013


Al Signor Dirigente
La Sezione Polizia Stradale
= BERGAMO =


Oggetto: Applicazione articolo 8 A.N.Q.


Risulta a questa O.S. che presso codesta Sezione Polizia Stradale viene disapplicato, o comunque non applicato in modo omogeneo, l’articolo 8 comma 1 del vigente A.N.Q. nella parte in cui prevede che “Per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi, per un periodo di tempo inferiore ai 28 giorni lavorativi, la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri è utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti dei monte ore assegnati all’ufficio di appartenenza.”
Poiché è frequente l’impiego dei colleghi ordinariamente impiegati in turnazione non continuativa in servizi continuativi di Polizia Stradale (pattuglia, piantone ecc.), questa O.S. chiede, in applicazione dell’art. 8 ANQ, la remunerazione dei tredici minuti in più svolti per ciascun servizio in turnazione continuativa effettuato e la corresponsione dei relativi arretrati a partire dalla data di entrata in vigore dell’ANQ.
In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.