Il PARERE DEL LEGALE S.I.A.P. - Avvocato Anna Gigante - sul: Permesso Mensile Lex 104 Del 1992
DOMANDA: Gentilissimo Avvocato, sono un ispettore capo della polizia di stato ed ho inoltrato a luglio ed ad ottobre del 2006 due autonome istanze per ottenere i tre giorni di permesso mensile ex legge 104/1992. sulla prima istanza l’amministrazione ha negativamente risposto, in quanto secondo l’amministrazione nel mio caso manca il presupposto della “continuità” stante la lontananza tra la mia abitazione e quella di mia madre “portatrice di handicap in una situazione di gravità”, circa 500Km. Sulla seconda non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Cosa posso fare?
RISPOSTA: Sotto il profilo procedurale:
Il termine per proporre il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione decorre dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, continua fintanto che perdura l’inadempimento e cessa, comunque, trascorso un anno dalla stessa domanda.
La domanda del 12.10.06 è successiva a quella presentata in data 29.07.06, sulla quale l’amministrazione si è pronunciata con una determinazione negativa.
La legge prevede la reiterazione delle istanze nel caso in cui siano scaduti i termini per proporre ricorso, salvo che l’amministrazione abbia già preso una decisione in merito.
Ciò significa che sulla istanza del 12.10.06 non appare possibile alcuna risposta da parte della amministrazione, la quale si è già espressa sulla identica domanda presentata in data 29.07.06.
Sarà, dunque, opportuno riproporre una terza istanza diversa dalle precedenti; in particolare, la nuova istanza dovrà contenere l’evidenza della sussistenza dell’elemento della “continuità” dell’assistenza.
Sotto il profilo sostanziale:
La risposta negativa dell’amministrazione sulla prima istanza è opinabile in quanto si regge su di una interpretazione di una circolare dell’INPS; tale istituto senz’altro non è preposto per la formazione dell’orientamento giurisprudenziale.
La predetta interpretazione certamente restrittiva del dettato normativo potrebbe, infatti, non trovare accoglimento in sede giurisdizionale. Si rappresenta che dopo la modificazione della Legge 104/1992, operata dalla Legge 53/2000, che ha espunto la convivenza dai presupposti indispensabili per poter fruire del beneficio in esame, il requisito della “continuità” non deve essere inteso in senso materiale ed infermieristico, quanto piuttosto in senso morale come presenza periodica e costante.