Revisione della patente civile per i poliziotti - La protesta del SIAP

 Prot. N. 412/SG/12                                Roma, 27 Settembre 2012

Oggetto: Revisione della patente
Circolare della Direzione Centrale di Sanità del 28/10/11: Art. 128 codice della strada come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo n. 59/11

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Vice Direttore Generale preposto attività
di Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia
Prefetto Paola Basilone

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Direttore Centrale di Sanità
Prof. Giovanni Cuomo

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dr. Castrese De Rosa

LORO SEDI

Con la presente si vogliono evidenziare alcuni gravi, importanti profili vessatori e di disparità di trattamento che recenti novelle normative hanno generato in capo all’intera categoria dei lavoratori appartenenti alla Polizia di Stato .
Infatti, a seguito di una recente modifica, l’art. 128 del Codice della Strada (revisione della patente di guida), dispone che i medici di specifiche categorie sono obbligati a dare comunicazione delle patologie dei propri pazienti agli uffici provinciali della motorizzazione civile: in conseguenza i suddetti pazienti sono tenuti alla revisione della patente di guida, con idoneità valutata dalla commissione provinciale, (competente anche per le patenti speciali dei mutilati), sentito lo specialista riabilitativo che ha seguito il caso. Si procede nel modo suddetto anche nel caso in cui i medici della Polizia di Stato, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dedicati alla guida civile, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
Nei confronti di chi non si sottoponga, nei termini prescritti, ai suddetti accertamenti e' sempre disposta la sospensione della patente fino al superamento degli stessi con esito favorevole.
Il decreto 59/2011 stesso ha disposto (art. 28, comma 1) che le predette disposizioni “si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013”.
In sintesi, dal 19/01/2013, gli appartenenti alla Polizia di Stato, che pongano i Medici del Corpo a conoscenza di fatti relativi alla propria salute, rischiano (a causa del proprio lavoro) che questi ultimi debbano farli sottoporre a revisione della personale patente civile nella commissione “patenti-handicap”, esterna all’Amministrazione.
Va ricordato che è l’art. 61 del regolamento di servizio ad obbligare i Poliziotti (caso unico tra gli impiegati della pubblica amministrazione) a far conoscere le proprie diagnosi al datore di lavoro: gli altri lavoratori pubblici hanno invece il diritto alla privacy, ciò comportando un’enorme disparità di trattamento tra lavoratori, d’ora in poi non solo in rapporto alla divulgazione dei dati sanitari (già motivata dalla necessità di sorveglianza sanitaria di un Corpo Armato dello Stato) ma anche in relazione ad una ultronea, specifica sorveglianza che i Poliziotti – solo per essere tali - devono subire in più rispetto alla generalità della popolazione, in capo alla propria privata e personale patente civile.
Spessissimo, inoltre, i medici svolgono (similmente alla figura dei “pari”) un ruolo quotidiano, silenzioso - fondamentale ma spesso sottovalutato - di “counselors” dei poliziotti, che a loro si rivolgono con fiducia, per dirimere problemi personali, che abbiano implicazioni sanitarie: tale ruolo verrebbe definitivamente compromesso, in uno alla dimensione fiduciaria dello specifico rapporto medico-paziente.
La previsione, poi, che la segnalazione di revisione della patente possa scaturire “in sede di accertamenti medico-legali diversi” da quello deputato, comporterà che gli accertamenti stessi verranno svolti con metodi, strumenti e consulenze diversi da quelli idonei, previsti dal codice della strada: in tal modo le segnalazioni di revisione finiranno per scaturire (e ciò ad ulteriore discapito del Poliziotto che subisce la revisione) da un atto medico genericamente cautelativo, e non specificamente accertativo.
Va anche considerato che recenti provvedimenti riconducono i requisiti per la patente di servizio a quelli del Codice della Strada: di problematica motivazione diverrebbe destinare lo scrutinio della patente “pubblica” ad una sede interna e monocratica e quello (identico!) della patente privata ad una sede esterna e collegiale.
Imprevedibili sono altresì i profili di conflitto con il comma z, art. 6, della legge 833/78 (“sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia”): ciò in quanto, se è vero che ad essere sottoposta a revisione è la patente privata, è anche vero che ciò è diretta conseguenza di adempimenti strettamente inerenti funzioni di Polizia di gestione interna.
Altri, più complessi, meno immediatamente prevedibili, ma più deleteri sulla lunga distanza, sono i danni a lungo termine, a carico del rapporto fiduciario Poliziotto-Amministrazione, (e quindi in danno al senso di appartenenza ad una “polizia matrigna”): imprevedibili a priori sono, inoltre, le conseguenze legate alla comunicazione di personali fatti di salute di Poliziotti ad Enti esterni che, per quanto Pubblici, rientrano tra quelli in capo ai quali la Polizia estrinseca, non di rado, la propria qualificata funzione di Polizia Giudiziaria (motorizzazione provinciale, ASP, ecc…).
In anni non lontani si è parlato – ed in sedi qualificate - di vicinanza dei Medici di Polizia ai Poliziotti, perché questi fossero più vicini al Cittadino: l’assioma alla base della cosiddetta “prossimità”.
Oggi ci avviamo invece ad accettare passivamente la regola della delazione verso l’esterno (!), e su temi delicatissimi, il che rischia di frantumare definitivamente i traits d’union che tengono coeso il Corpo: riconosciamo che l’unico scudo che il Poliziotto potrà porre, all’invasione della vita lavorativa in quella privata, è la bugia; l’ultimo confessore prima di atti incosulti – il medico - gli è stato sottratto; è divenuto straniero in patria.
Quante volte, nel passato, il fatto di rivestire una qualifica “della Polizia” ha costituito un elemento di umana rassicurazione e solidarietà, per chi attraversasse – nella speranza di uscirne - il triste tunnel della malattia; molti ce l’hanno fatta, molti no; oggi tutto s’avvia a divenire diverso; essere “della Polizia” – Agente o Dirigente non conta – rischia di divenire, nella malattia, solo fonte di ulteriore, gratuita, “dispari” difficoltà.
Tanto si rappresenta affinchè Codesta Spettabile Amministrazione ponga emergenzialmente in essere ogni atto in sua facoltà ai fini della celere abrogazione dell’articolo 14 – comma 1 – del decreto legislativo 59/2011: ciò prima che – a partire dal Gennaio 2013, timing di questa bomba ad orologeria – inizino ad accumularsi irreparabili conseguenze in capo a quella che fu definita “un’Amministrazione civile, ma a regolamento speciale”.
Distinti saluti.

Il Segretario Generale Giuseppe Tiani

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