Lavoro, salute, diritti: la nuova normativa estende e integra la legge 104/1992

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La legge, entrata in vigore il 9 agosto 2025,  introduce due importanti novità che integrano e rafforzano le tutele già previste dalla legge 104 del 1992 andando ad integrarla con nuove tutele a sostegno di particolari categorie di lavoratori più deboli, ampliandone i diritti di conservazione del posto di lavoro e di accesso ai permessi retribuiti per cure mediche.

In particolare, introducendo:

1)      nuove misure a tutela dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riconoscendo il diritto ad un congedo continuativo o frazionato non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro (articolo 1);

 

2)      la possibilità di usufruire,  dal 1 gennaio 2026,  di dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per visite, esami  e cure mediche, estese anche ai lavoratori con figli minori affetti dalle stesse patologie (articolo 2)

Si sottolinea inoltre, che:

  • il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile riscattarlo ai fini pensionistici;
  • e che al termine del congedo, i lavoratori hanno diritto di precedenza nell’accesso allo smart working, ove compatibile con le mansioni.

 

Il provvedimento in esame si compone di cinque articoli.

I primi due articoli prevedono  le innovazioni principali della legge, mirate a garantire tutela e sostegno concreto ai lavoratori con gravi patologie e alle loro famiglie, integrando le misure già esistenti

Gli ultimi tre riguardano il finanziamento delle misure previste, la gestione tecnica tramite INPS e la tutela delle disposizioni più favorevoli eventualmente già esistenti.

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Articolo 1   Conservazione del posto di lavoro

Questo articolo riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.

Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il periodo di congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il lavoratore può riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Le suddette malattie invalidanti (art.1 comma 2) sono certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo di tali condizioni possono essere usati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

Con riferimento al lavoro autonomo, si prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare (in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'articolo 14 della L. 81/2017).

Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile nelle forme e modi previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. La nuova ipotesi s’inserisce nell’ordine di priorità già esistente per i dipendenti: con figli fino a 12 anni d’età; con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età); con disabilità e conseguente necessità di sostegno elevato o molto elevato o caregivers.

 

Articolo 2   Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

Questo articolo riconosce, dal 1° gennaio 2026, il diritto di fruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tali permessi, che spettano anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto da una delle suddette patologie, comportano il riconoscimento di un'indennità economica, determinata nella misura e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di malattia, nonché della contribuzione figurativa. Si specifica altresì che per le ore di permesso aggiuntive in oggetto si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Nel settore privato l'indennità è corrisposta direttamente dai datori di lavoro che la recupereranno tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Si prevede, quindi, la relativa copertura finanziaria.

Articolo 3    Istituzione di un fondo per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche

Questo articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, ovvero in una delle professioni sanitarie.

La definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei suddetti premi, nonché dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università, è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Articolo 4    Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza soci

Questo articolo prevede che l'INPS, ai fini dell'attuazione del provvedimento, provveda allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura, stabilendo la relativa autorizzazione di spesa e la conseguente copertura finanziaria.

Articolo 5   Clausola di salvaguardia

Questo articolo prevede che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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