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In via preliminare, si ritiene necessario ribadire e formalmente sollecitare il riscontro alla nota della Segreteria Nazionale SIAP prot. n. 121.1/SN/25 del 5 settembre 2025, a firma del Segretario Generale Nazionale, ad oggi rimasta priva di qualsiasi risposta, con la quale era stata già rappresentata, in termini chiari, puntuali e sistematici, la problematica concernente la mancata individuazione dei Datori di Lavoro negli uffici periferici della Polizia di Stato ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In tale nota veniva infatti ricostruito in maniera dettagliata il quadro normativo, evidenziando come il D.M. 21 agosto 2019 n. 127 avesse previsto un preciso obbligo in capo all’Amministrazione di procedere, entro termini determinati, all’individuazione dei Datori di Lavoro mediante uno o più decreti ministeriali attuativi, obbligo che, allo stato, risulta adempiuto esclusivamente in relazione agli uffici centrali con il D.M. 2 febbraio 2022, lasciando invece del tutto scoperta la disciplina relativa agli uffici periferici.
Nella medesima nota veniva altresì evidenziato come il D.M. 21 maggio 2007, che fino ad allora aveva costituito l’unico riferimento regolatorio per la individuazione dei Datori di Lavoro negli uffici periferici, fosse stato espressamente abrogato dal D.M. 7 novembre 2023, determinando di fatto la cessazione di ogni base normativa che consentisse la prosecuzione, anche in via transitoria, delle precedenti individuazioni. Tale elemento, di per sé dirimente, non risulta adeguatamente considerato nella risposta fornita dall’Amministrazione, la quale continua invece a richiamare il predetto decreto del 2007 quale fonte applicabile “in parte qua”, nonostante la sua espressa abrogazione e la sua originaria collocazione nell’ambito del previgente sistema normativo del D.Lgs. 626/1994.
Il mancato riscontro alla citata nota del 5 settembre 2025, unitamente al permanere della mancata attuazione del D.M. 127/2019, evidenzia quindi una criticità strutturale e non contingente, già formalmente segnalata da questa Organizzazione Sindacale e tuttora priva di soluzione, con conseguenze che incidono direttamente sulla corretta individuazione delle posizioni di garanzia previste dal D.Lgs. 81/2008 e, più in generale, sulla tenuta del sistema prevenzionistico all’interno della Polizia di Stato.
Pur prendendo atto del percorso argomentativo seguito nella risposta ministeriale, si deve rilevare come lo stesso non affronti e non risolva il nodo centrale della questione, rappresentato dalla mancanza di una formale individuazione dei Datori di Lavoro per le articolazioni periferiche, che costituisce un presupposto imprescindibile per l’applicazione del sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.M. 127/2019 ha infatti introdotto un meccanismo specifico e vincolante, demandando a successivi decreti l’individuazione dei Datori di Lavoro, e tale previsione non può essere elusa attraverso il ricorso a interpretazioni estensive, analogiche o sostitutive, né attraverso il richiamo a fonti normative superate o non più vigenti.
In tale prospettiva, il riferimento al D.M. 21 maggio 2007 quale base per l’individuazione delle posizioni datoriali appare giuridicamente non sostenibile, sia perché tale decreto è stato adottato in attuazione di un quadro normativo ormai superato, sia perché lo stesso è stato espressamente abrogato, con conseguente venir meno di ogni sua efficacia giuridica, anche solo residuale. La sua evocazione quale fonte interpretativa finisce pertanto per determinare una evidente contraddizione con il principio di legalità e con l’esigenza di certezza delle fonti che deve necessariamente presidiare un ambito delicato quale quello della sicurezza sul lavoro.
Parimenti, il richiamo al criterio dell’“effettivo e concreto governo del rischio”, pur rappresentando un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di individuazione delle responsabilità, non può essere utilizzato quale criterio sostitutivo della formale individuazione del Datore di Lavoro, in quanto attiene ad un piano diverso, quello dell’accertamento ex post delle responsabilità, e non può surrogare l’esigenza, prevista dalla normativa, di una preventiva e formale attribuzione delle funzioni e delle connesse posizioni di garanzia. L’applicazione di tale criterio in via surrogatoria determinerebbe una inammissibile sovrapposizione tra il piano dell’organizzazione amministrativa e quello della responsabilità penale e amministrativa, con evidenti ricadute in termini di incertezza giuridica e di esposizione a rischio per i soggetti coinvolti.
Con specifico riferimento agli Uffici S.I.S.C.O., si ribadisce che gli stessi costituiscono articolazioni dotate di autonomia funzionale, inserite in una linea gerarchica distinta da quella delle Questure e facenti capo al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Tale configurazione organizzativa esclude la possibilità di ricondurre automaticamente tali strutture alla sfera datoriale del Questore, in assenza di una espressa previsione normativa che ne disciplini in modo chiaro e inequivoco l’inquadramento ai fini della sicurezza sul lavoro. La circostanza che tali uffici siano allocati all’interno di immobili in uso alle Questure non può di per sé costituire elemento sufficiente a determinare l’attribuzione della posizione datoriale, in quanto la titolarità dei poteri di gestione dei locali non coincide necessariamente con la titolarità dei poteri organizzativi e decisionali propri della funzione datoriale, così come delineata dal D.Lgs. 81/2008.
La situazione attuale evidenzia pertanto una duplice anomalia, in quanto, da un lato, le S.I.S.C.O. non sono mai state oggetto di una formale individuazione del Datore di Lavoro, né nell’ambito del sistema previgente né in quello attuale, e, dall’altro, si tenta di attribuire tale funzione al Questore sulla base di criteri non formalizzati e non sorretti da adeguata base normativa. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di particolare gravità, rappresentato dal fatto che, allo stato, l’intero sistema di individuazione dei Datori di Lavoro per le articolazioni periferiche della Polizia di Stato risulta ancora di fatto ancorato a designazioni riconducibili al D.Lgs. 626/1994, ormai privo di efficacia, con la conseguenza che le stesse posizioni datoriali potrebbero risultare potenzialmente prive di piena validità giuridica anche con riferimento alle Questure, determinando una situazione di oggettiva fragilità dell’intero sistema.
Tale condizione determina una incertezza giuridica e operativa non più sostenibile, con rilevanti implicazioni anche sotto il profilo della tutela dell’Amministrazione e dei dirigenti interessati, i quali si trovano ad esercitare funzioni connesse a posizioni di garanzia in assenza di una chiara e formale individuazione normativa, con conseguente esposizione a possibili contestazioni in sede ispettiva, amministrativa, contabile e giudiziaria. Ne deriva una situazione che, oltre a incidere sulla corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, rischia di compromettere anche il principio di certezza del diritto e di legittimità dell’azione amministrativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come la problematica non possa essere risolta mediante pareri o interpretazioni amministrative, ma richieda un intervento formale, organico e non ulteriormente differibile da parte dell’Amministrazione, volto a colmare il vuoto normativo esistente e a ristabilire un quadro certo e coerente. Il SIAP invita pertanto codesto Dipartimento a procedere con urgenza ad un ulteriore e approfondito riesame della materia, tenendo conto delle criticità evidenziate, e soprattutto ad adottare senza ulteriori indugi i provvedimenti attuativi previsti dal D.M. 127/2019, al fine di individuare in maniera chiara, formale e uniforme i Datori di Lavoro per tutte le articolazioni periferiche, comprese le S.I.S.C.O., garantendo così certezza giuridica, uniformità applicativa e piena tutela della salute e sicurezza del personale.
Tale intervento risulta indispensabile non solo per assicurare il rispetto della normativa vigente, ma anche per tutelare gli stessi vertici dell’Amministrazione e i dirigenti chiamati ad operare in un ambito caratterizzato da rilevanti responsabilità, evitando che gli stessi si trovino ad operare in un contesto di incertezza normativa che potrebbe esporli a responsabilità non adeguatamente presidiate da una legittima investitura formale.
Nel ribadire la piena disponibilità al confronto istituzionale, si resta in attesa di un urgente riscontro, anche con riferimento alla nota del 5 settembre 2025 sopra richiamata.
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