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Tale tutela è stata dapprima delineata dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302, che disciplina le speciali elargizioni e gli ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro congiunti. Successivamente, la legge 3 agosto 2004 n. 206 ha esteso e sistematizzato le misure di favore per tutti i cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché per i loro familiari superstiti, prevedendo espressamente l’equiparazione, ad ogni effetto di legge, dei grandi invalidi per terrorismo ai grandi invalidi di guerra.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all’articolo 1 commi 563 e 564, ha poi introdotto in modo espresso la figura delle vittime del dovere, richiamando i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e prevedendo, in un’ottica di progressiva armonizzazione, l’estensione a tali soggetti dei benefici già riconosciuti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.
In questo quadro sistematico la categoria delle vittime del dovere, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti ad esse equiparati costituisce un’unica area di particolare protezione, che il legislatore ha inteso tutelare in modo sempre più incisivo sul piano economico, previdenziale e statutario.
A livello di disciplina concorsuale generale, tali categorie sono state progressivamente riconosciute anche quali titoli qualificati nelle procedure di accesso e di progressione nel pubblico impiego.
La dottrina e la prassi concorsuale richiamano infatti, in linea con la normativa di settore, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata tra i titoli che danno diritto a preferenza o precedenza nei concorsi pubblici, soprattutto in caso di parità di punteggio, in attuazione dei principi di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407 e delle regole generali in materia di titoli di preferenza.
Tale impostazione ha trovato concreta applicazione in diversi bandi del comparto difesa, nei quali il sacrificio subito in ragione del terrorismo o della criminalità organizzata viene riconosciuto come elemento differenziale meritevole di una valorizzazione specifica.
Nonostante ciò, nelle procedure concorsuali interne della Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, con particolare riferimento ai concorsi interni per vice sovrintendente, vice ispettore e profili omogenei, non risulta tuttora prevista in via generale una espressa attribuzione di punteggio aggiuntivo quale titolo specifico in favore del personale riconosciuto vittima del dovere o equiparato, né una chiara assimilazione, ai fini concorsuali, alle tutele accordate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Tale lacuna determina un’evidente asimmetria rispetto al disegno del legislatore, che ha inteso assicurare una progressiva estensione dei benefici a tutte le vittime del dovere, nonché un disallineamento rispetto a prassi già presenti in altre amministrazioni del comparto, nelle quali il sacrificio subito trova una più compiuta valorizzazione anche in sede di carriera.
Una tale mancanza costituisce disparità di trattamento sia rispetto ad altre amministrazioni dello Stato sia, all’interno dello stesso comparto, tra soggetti che hanno subito analoghi eventi lesivi ma trovano una differente considerazione a seconda del bando o dell’ente che indice la procedura.
La dimensione umana che accompagna la condizione di vittima del dovere e di vittima della criminalità organizzata o del terrorismo non può essere confinata alla sola sfera delle provvidenze economiche. La perdita della piena integrità fisica o psichica, oppure la perdita di un congiunto, in ragione di un evento strettamente connesso al servizio o alla tutela delle istituzioni democratiche, rappresenta un sacrificio che segna in modo irreversibile i percorsi di vita di uomini e donne che appartengono alla comunità della Polizia di Stato. La possibilità di ottenere, in sede concorsuale interna, un riconoscimento aggiuntivo, seppur limitato al piano del punteggio, assume pertanto un valore simbolico e concreto insieme. Da un lato conferma che l’Amministrazione non dimentica quanto accaduto, dall’altro consente di non penalizzare chi, proprio per quel sacrificio, può avere incontrato nel tempo maggiori difficoltà nel proprio cammino professionale.
Tale punteggio potrebbe operare sia come titolo autonomo nella valutazione dei titoli di
servizio e personali, sia, laddove tecnicamente ritenuto più opportuno, come titolo di preferenza o precedenza in caso di parità di punteggio complessivo, ferma restando la necessaria armonizzazione con la normativa generale in materia di concorsi pubblici e con le specificità ordinamentali della Polizia di Stato.
Si richiede, pertanto, l’adozione delle più idonee iniziative affinché sia introdotto, nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi interni per l’accesso e la progressione nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, uno specifico punteggio aggiuntivo in favore delle vittime del dovere, delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del terrorismo e dei soggetti ad essi equiparati, come individuati dalle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266 articolo 1 commi 563 e 564, alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 articolo 1 e alla legge 3 agosto 2004 n. 206 articolo 1.
Nell’attesa di cortese riscontro, si porgono deferenti saluti.
La Segreteria Nazionale
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