L'intervento - Reparti Mobili, viaggio per il raggiungimento della sede di servizio e rientro in sede tramite motonave.

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Nella missiva (di risposta del Dipartimento ad un quesito di altra o.s.) parrebbe essere affermato che il viaggio per il raggiungimento della sede di servizio ed il rientro nella sede di appartenenza col mezzo di trasporto navale, non possa venire considerata utile per il conteggio delle ore di servizio e conseguentemente anche per il lavoro straordinario, in virtù di una circolare del gennaio del 1991.

          In via preliminare questa O.S. contesta formalmente questo orientamento poiché il mezzo navale viene utilizzato esclusivamente per il raggiungimento della sede di servizio e quindi tutta la traversata in mare è da considerare servizio; il contenuto della circolare citata a supporto della tesi contestata è stata ampiamente superata dai vari contratti di lavoro succedutesi nel tempo. A titolo esemplificativo si cita la Commissione paritetica ex art.29 del D.P.R. 164/2002 riunitasi il 10 luglio 2008 ove è stato sancito che per il personale inviato in servizio di ordine pubblico fuori sede anche l’ora dedicata al pasto “deve considerarsi utile ai fini del computo delle ore da liquidare a titolo di compenso per lavoro straordinario. Ciò in quanto tale personale è in servizio sino al rientro nella sede di provenienza”. Il personale in questione viaggia con mezzi dell’Amministrazione, in uniforme, con al seguito l’armamento individuale ed anche parte di quello di reparto che - per ragioni di sicurezza - non viene lasciato sui mezzi, sebbene custoditi, come ad esempio il lancia lacrimogeni GL 40. E’ lapalissiano che tutto quel personale, a prescindere anche dai presupposti precedentemente citati, sia da considerarsi in servizio sino al raggiungimento della sede ove sono stati comandati ad operare ed appare incomprensibile qualsiasi interruzione del servizio in una nave di linea, durante la navigazione, atteso che quel personale non potrebbe comunque essere posto in libertà.

          Considerato che qualsiasi interpretazione diversa da quanto sostenuto dalla scrivente Segreteria Nazionale, per quanto indicato in oggetto, configurerebbe una violazione contrattuale si chiede con urgenza la rivisitazione del parere espresso da codesto Dicastero al quesito di un’O.S., citato in epigrafe, al fine di rispettare gli Accordi Sindacali. Qualora invece, ma ciò parrebbe incomprensibile ed inverosimile, l’orientamento dovesse essere confermato si chiede con urgenza la convocazione della Commissione Paritetica prevista dall’art. 29 del D.P.R. 164/02 per dirimere la questione controversa, atteso che non verranno tollerati ritardi nella tempistica prevista dal comma 2 per la convocazione, al fine di non cagionare ulteriori danni economici al personale.

          Nell’attesa di urgentissimi riscontri si porgono deferenti saluti.

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