VERTENZA SIAP PER SBLOCCO SALARIALE PENSIONATI

VERTENZA SIAP PER SBLOCCO SALARIALE PENSIONATI

 Prot. N. 19/SG/15 Roma, 4 febbraio 2015

Oggetto: Sblocco del cosiddetto “Tetto Salariale” Effetto previdenziale sul trattamento del personale in quiescenza.

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Pref. Alessandro Pansa

E, p.c. Al Signor Direttore
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dr. Tommaso Ricciardi

LORO SEDI

L’articolo 9, commi 1 e 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto – come noto – il blocco del cosiddetto “Tetto Salariale” per il triennio 2011-2013, poi prorogato sino al 31 dicembre 2014 col D.P.R. 4 settembre 2014 n. 122. Tale blocco riguardava il trattamento economico complessivo spettante al personale in via ordinaria, il cui importo non poteva essere superiore a quello in godimento nel 2010 nonché il congelamento dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo annuale, senza possibilità recupero, e della progressione stipendiale per classi e scatti al maturare dell’anzianità di servizio. Veniva previsto, inoltre, l’efficacia ai fini esclusivamente giuridici, delle progressioni di carriera ed economiche comunque denominate disposte dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. La legge di stabilità per l’anno 2015, come noto non ha reiterato il cd blocco del tetto salariale, disponendo ipso iure la cessazione degli effetti dal 1 gennaio 2015, eccetto che, per gli scatti e le classi di anzianità del personale non contrattualizzato e per il rinnovo del CCNL di tutte le altre qualifiche, così come ribadito dalla circolare della Direzione Centrale del Personale del 19 dicembre u.s., che si allega in copia.
Ciò detto, si chiede di verificare se i previsti effetti giuridici delle progressioni di carriera e dei maturati diritti di progressione economica, siano stati presi nella dovuta considerazione per gli effetti relativi alle anzianità riconosciute esclusivamente sul piano giuridico e per diritto del personale di tutti i ruoli e qualifiche contrattualizzato e non, posto in quiescenza nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
La scrivente O.S. chiede altresì, di verificare presso i competenti uffici ed organismi, se al citato personale in quiescenza, dal 1 gennaio 2015 sono riconosciuti i relativi riflessi pensionistici del diritto maturato e riconosciuto giuridicamente come tale dalla legge, ma collocato in quiescenza dal 01/01/2011 al 31/12/2014.
Nell’attesa di cortesi riscontri si porgono distinti saluti.
All.1

Il Segretario Generale Giuseppe Tiani

= NELL'ALLEGATO IL COMUNICATO E LA CIRCOLARE DI RIFERIMENTO =