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CONSIGLIO DI STATO: TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' DA SEZIONE P.G.

Trasferimento per incompatibilità ambientale da Sezione di P.G.. La combinazione dell'art. 55 d.P.R. n. 335 del 1982 con quella dell’art. 11 d.lgs. n. 271 del 1988 è tale per cui la richiesta del procuratore della Repubblica di allontanamento dalla sezione di polizia giudiziaria è vincolante e dunque sufficiente a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale.


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Pubblicato martedì 11 ottobre 2011 alle ore 10:42.
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