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CONSIGLIO DI STATO: DIVIETO DETENZIONE ARMI

ARMI: ai fini del divieto di detenzione delle armi, non occorre che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso di queste, essendo sufficiente che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile quanto al loro uso, anche per non avere posto in essere le cautele necessarie per la loro custodia.


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Pubblicato martedì 11 ottobre 2011 alle ore 10:38.
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