RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA E FUNZIONE PUBBLICA DEL SINDACATO. EDITORIALE n. 42

RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA E FUNZIONE PUBBLICA DEL SINDACATO. EDITORIALE n. 42

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Misurare la rappresentanza significa determinare il "peso" sindacale e selezionare le delegazioni che possono sedere ai tavoli contrattuali. E’ innegabile, la rilevanza e la complessità degli interessi di cui il sindacato è portatore, la progressiva estensione del suo campo d’azione, l’accresciuta forza politica e sociale, hanno dato un diverso e nuovo ruolo al sindacato moderno, attraverso la partecipazione diretta a pubbliche funzioni, certamente non paragonabile a quella che fu l’esperienza corporativa. Lo Stato democratico non si sovrappone mai all’interesse collettivo e pubblico tutelato dal sindacato se mai, lo favorisce in nome delle libertà fissate nei principi costituzionali. La gravità della crisi che attanaglia i settori produttivi è pari alla crisi di sistema che ha reso ingovernabile il nostro Paese e la pressoché totale delegittimazione della politica, ha portato i gruppi dirigenti a cercare nuovi equilibri, forse un nuovo sistema politico ormai da tutti reclamato a gran voce. Queste difficili condizioni in cui versa il Paese portano all’ineludibile esigenza di coinvolgere direttamente, meglio, rendere sempre più protagonisti i sindacati nei futuri scenari dove si giocano i destini e le scelte di politica economica e dei redditi. Lo strumento più importante di confronto anche in questa fase, resta la concertazione, il sindacato è chiamato a partecipare alla gestione anche d’attività riguardanti gli Enti Pubblici; è il caso della partecipazione agli enti previdenziali, esprime pareri obbligatori nei procedimenti per la formazione d’atti amministrativi complessi, su temi d’assoluta rilevanza come: cassa integrazione, politiche previdenziali e del lavoro o, dei redditi e delle tariffe. Nel caso della Polizia di Stato, partecipa all'organizzazione degli uffici centrali e periferici o, degli enti d’assistenza. La partecipazione del sindacato di polizia in tema di funzione legislativa, si sviluppa attraverso forme di consultazione e ascolto, incidenter tantum, come le audizioni parlamentari; per quella giudiziaria, come previsto per il rito del lavoro, la legge prevede che il sindacato possa rendere osservazioni, informazioni orali o scritte su istanza di parte o su richiesta del giudice, come sancito dal C.P.C. ex art, 421 e 425. Si può dunque affermare che, mentre gli accordi interconfederali hanno la funzione di regolare esclusivamente alcuni istituti strategici, è il caso appunto delle forme di rappresentanza partecipativa, diversamente nel livello di categoria professionale sono stipulati CCNL che contengono una più puntuale disciplina del rapporto di lavoro. Alla contrattazione decentrata è demandata la responsabilità di risolvere e disciplinare i problemi del personale dei vari uffici, reparti o specialità dislocati sul territorio, detta contrattazione ha una funzione meramente integrativa della disciplina giuridica su cui si regge la contrattazione nazionale. Le novità introdotte nel sistema delle relazioni sindacali dall’accordo interconfederale, sono altresì un’occasione utile per intervenire ed eliminare quelle che si possono definire patologie degenerative del confronto, non escluso il proliferare di micro - sigle che, oggettivamente e da tempo, stanno minando le istanze, le conquiste e la credibilità del movimento sindacale dei poliziotti. Il S.I.A.P. ritiene indifferibile e necessario, aprire un confronto con il Governo e l’Amministrazione sulla riforma delle regole della rappresentanza sindacale nella Polizia di Stato e nel Comparto Sicurezza. La responsabilità del complesso ruolo e delle funzioni esercitate oggi dal Sindacato a tutela dei Poliziotti o dei lavoratori, non possono consentire improvvisazioni di sorta ad alcuno.