TAR LAZIO: RICONOSCIMENTO INDENNITA\' GIUDIZIARIA PERSONALE IMPIEGATO PRESSO LE PROCURE

TAR LAZIO: RICONOSCIMENTO INDENNITA' GIUDIZIARIA PERSONALE IMPIEGATO PRESSO LE PROCURE

...

di cui alla legge 22 giugno 1988 n.221 a Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria – dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.
Il ricorso è stato riconosciuto agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso le sezioni di P.G. delle Procure della Repubbliche, che “sono affiancati alle singole Segreterie dei sostituti Procuratori allo scopo di coadiuvare il Magistrato e il personale di Segreteria nello svolgimento dell’attività propria”.

  • “Detta indennità non è diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell’organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi”.
  • “La indennità giudiziaria di cui alla citata legge n. 221/1988 spetta al personale, sia esso di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, che svolga attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria: l’indennità in questione compete in sostanza a tutto il personale che assicuri in concreto la suindicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza formale ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria”.

Tali considerazioni non contrastano con quanto stabilito dall’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui “le disposizioni di cui all’art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse”.
Pertanto l’indennità giudiziaria è stata riconosciuta in relazione ai periodi lavorativi ed effettivamente riscontrati, salvo eventuale pensionamento e trasferimento e comunque nei limiti della eventuale prescrizione.

Roma, 9 febbraio 2019 La Segreteria Nazionale

= LEGGI E SCARICA L'ALLEGATO =