VALUTAZIONE SERVIZI UTILI  PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI La risposta dell’INPS

VALUTAZIONE SERVIZI UTILI PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI La risposta dell’INPS

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 “la circolare n. 140 del 12/10/2017 della Direzione Centrale Pensioni dell’I.N.P.S. ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi. Ciò premesso i riconoscimenti delle diverse gestioni previdenziali, in un’unica gestione, non evidenzia la specificità del comparto delle forze di polizia ad ordinamento civile e le gravose peculiarità tipiche dei servizi di polizia, i quali danno luogo ad una totalizzazione prevista dalla legge meglio in oggetto indicata, che va necessariamente valutata, a far data dall’emanazione della circolare o in alternativa al 31/12/2017. Pertanto si ravvisa la necessità di porre il quesito sulle questioni previdenziali sopra citate e sui seguenti punti: 1) Se l’adozione a cura del responsabile per materia di un atto ricognitivo che certifichi, a legislazione vigente, quanto maturato non oltre il 31/12/2017, secondo la legge n.967 del 22/12/1969 e n. 284/77 articolo 3-comma 5, possa essere adottata ai sensi del decreto legislativo n.29/93 sul territorio nazionale, ed espressamente riconosciuto dalla direzione centrale dell’INPS. Peraltro, si ritiene che le maggiorazioni contributive da valutare ai fini INPS debbano essere certificate dall’Amministrazione di appartenenza che ha avuto in carico diretto la gestione per i fini contributivi sino alla data del passaggio I.N.P.D.A.P./I.N.P.S. delle posizioni contributive dei propri dipendenti, comprensive delle maggiorazioni utili ex se, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva di comparto; 2) se l’eventuale rinuncia alla prosecuzione della carriera in polizia prima del raggiungimento dei limiti di età connesso allo status di appartenente alle forze dell’ordine, possa essere oggetto di una perdita dei diritti acquisiti in ossequio ai principi costituzionali, anche per coloro che abbiano superato alla data del 14/10/2017, i 20 anni di servizio utili per la pensione nell’ordinamento generale e speciale. Infatti, a tal fine, sarebbe sufficiente un’intesa con la direzione centrale dell’I.N.P.S. che ribadisca, in caso di iscrizione all’AGO-FPLD, senza soluzione di continuità a partire dal giorno successivo all’ultimo giorno di effettivo servizio nella Polizia di Stato, se per il diritto maturato a legislazione vigente si possa esercitare l’opzione di riunire in unica contribuzione, il periodo trascorso nella Polizia di Stato, comprensivo delle maggiorazioni ex legge 284/77. Nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio prestato, con fruizione dell’indennità del servizio di istituto o di quelle indennità da esso assorbite per effetto della legge 22/12/1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga ritenuta necessaria ed indispensabile la costituzione della posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dalla disciplina del diritto privato, ai sensi della circolare applicativa n.140 del 12/10/2017 della direzione centrale delle pensioni INPS, che consente come principio generale, l’utilizzazione di tutti i periodi assicurativi accreditati”. La Direzione Centrale Pensioni - Area Normativa Pensioni ha risposto con una nota che si allega.

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