RIORDINO DELLE CARRIERE: QUESITI FREQUENTI

RIORDINO DELLE CARRIERE: QUESITI FREQUENTI

  •  Chiarimenti sul trattamento economico del personale
  • QUESITO: Chiarimenti sul trattamento economico del personale che accede alla quali?ca iniziale del ruolo superiore per la quale è previsto un parametro inferiore a quello in godimento.

 
Sono stati chiesti da più parti chiarimenti in merito al trattamento economico del personale che accede ad un ruolo superiore in possesso di un parametro più alto rispetto a quello previsto per la qualifica iniziale del nuovo ruolo. Le richieste fanno speci?co riferimento agli e?etti dell’assegno ad personam corrisposto e alla sua cumulabilità con altri trattamenti economici, con riferimento, in particolare, al personale che ricopre la denominazione di “coordinatore”. Nel richiamare la circolare della Direzione centrale per le risorse umane, n. 333-G/riordino 2017/aa.gg.202 , del 4 ottobre 2017, il sistema dei parametri stipendiali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, disciplinato dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, prevede espressamente, all’articolo 3, comma 6, che “nel caso di accesso a quali?che o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai ?ni del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modi?cazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla quali?ca o al grado superiore, pari alla di?erenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.”. Si tratta di una disposizione di carattere speciale che continua ad essere applicata anche a seguito del circoscritto intervento sul sistema dei parametri dall’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017.
La disciplina di carattere generale sull’assorbimento dell’assegno ad personam di cui all’articolo 45, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, si applica tenendo conto della predetta disposizione, anche in relazione a quanto espressamente previsto dalla clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 19 dello stesso articolo 45, secondo cui le disposizioni del decreto legislativo n. 95 del 2017 non possono produrre e?etti peggiorativi sul trattamento economico ?sso e continuativo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore (compreso anche il richiamato articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 193 del 2003 sull’assegno ad personam in caso di accesso ad un parametro inferiore). Il personale interessato cumulerà, quindi, l’assegno ad personam, relativo alla di?erenza dei due parametri stipendiali (quello in godimento e quello della nuova quali?ca), con le altre indennità ?sse e continuative e con i trattamenti accessori previsti per la quali?ca iniziale del ruolo cui accede, se più favorevoli, nonché con gli altri eventuali assegni ad personam, comprensivi anche degli eventuali incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

  • Chiarimenti sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio, nella fase transitoria, per gli ispettori superiori, i sostituti commissari, i vice questori aggiunti e per il personale del nuovo ruolo direttivo ad esaurimento.
  • QUESITO: Chiarimenti sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio, nella fase transitoria, per gli ispettori superiori, i sostituti commissari, i vice questori aggiunti e per il personale del nuovo ruolo direttivo ad esaurimento.

 
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai sostituti commissari ai ?ni della promozione alla quali?ca superiore il giorno successivo alla cessazione dal servizio, tenuto conto di quanto previsto, nella fase transitoria, dall’articolo 45, comma 21, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo cui al personale in servizio continua ad applicarsi la disciplina già prevista per gli ispettori superiori – sostituti u?ciali di pubblica sicurezza che non accedono al ruolo direttivo speciale, con la promozione, il giorno successivo alla cessazione dal servizio, alla quali?ca di commissario del medesimo ruolo (articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334).
La predetta disposizione transitoria continua, quindi, ad applicarsi al personale in servizio il 6 luglio 2017 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017), già destinatario del ruolo direttivo speciale, soppresso dal medesimo decreto legislativo. Si tratta degli ispettori superiori – sostituti u?ciali di pubblica sicurezza che rivestivano tale quali?ca a quella data.
Vi rientrano, quindi, anche gli ispettori superiori – sostituti u?ciali di pubblica sicurezza che, con decorrenza (retroattiva) 1° gennaio 2017, hanno avuto accesso alla nuova quali?ca apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori (che ha sostituito la precedente corrispondente “denominazione”).
Pertanto, il predetto personale che cesserà dal servizio per i motivi indicati nel richiamato articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, sarà promosso alla quali?ca di commissario del ruolo direttivo speciale con decorrenza dal giorno successivo alla medesima cessazione dal servizio.
Lo stesso articolo 45, comma 21, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, oltre all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, relativo alla promozione in giorno successivo alla cessazione dal servizio degli ispettori superiori-sostituti u?ciali di pubblica sicurezza, mantiene temporaneamente in vigore anche il successivo speculare articolo 23, comma 6, riguardante i vice questori aggiunti, già appartenenti al ruolo dei commissari alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Pertanto, i predetti vice questori aggiunti che cessano dal servizio per i motivi ivi indicati, saranno promossi primi dirigenti il giorno successivo al collocamento in quiescenza.
 
Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla promozione, il giorno successivo alla cessazione dal servizio, dei sostituti commissari che accedono alla quali?ca di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, in relazione alla medesima promozione prevista per i sostituti commissari che cessano dal servizio con tale quali?ca apicale del ruolo degli ispettori.
Per e?etto dell’espressa disposizione di carattere speciale contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera t), n. 3), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, gli appartenenti al nuovo ruolo direttivo ad esaurimento sono promossi commissario capo e vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità indicate nell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000. Pertanto, in presenza delle condizioni previste da quest’ultima norma, i vice commissari e i commissari saranno promossi commissari capo e i commissari capo saranno promossi vice questori aggiunti del ruolo direttivo ad esaurimento.
La richiamata disposizione di carattere eccezionale rientra nell’ambito della particolare disciplina “compensativa” per il personale già destinatario del ruolo direttivo speciale mai istituito per oltre 16 anni, come speci?cato nella stessa relazione illustrativa allegata al decreto legislativo.
La ricostruzione sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio risulta coerente con l’applicazione del combinato disposto delle richiamate disposizioni transitorie di carattere eccezionale (articolo 45, comma 21, penultimo periodo, e articolo 2, comma 1, lettera t), n. 3), ultimo periodo), con speci?co riferimento alla nomina a commissario dei sostituti commissari che non accedono al ruolo direttivo ad esaurimento e alla nomina a commissario capo di coloro che vi accederanno, con particolare riferimento alla contestuale nomina a vice commissario di tutti i vincitori del concorso a 1.500 posti per l’accesso al ruolo direttivo ad esaurimento, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera t), n. 3).
La prevista promozione a commissario capo e a vice questore aggiunto degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento – direttamente correlata anche alla imminente cessazione dal servizio di gran parte dei potenziali vincitori – corrisponde alla ratio della norma richiamata, come previsto dalla stessa relazione illustrativa allegata al decreto legislativo n. 95 del 2007, nella parte in cui si fa espresso riferimento alla misure compensative dell’accelerazione della progressione in carriera per il personale prossimo al collocamento a riposo per limiti di età, cui viene meno le possibilità di accedere alla quali?ca di commissario e commissario capo.
La ricostruzione sulla promozione il giorno successivo alla cessazione dal servizio, oltre a risultare ragionevole e coerente con le predette ?nalità, esclude qualsiasi sovrapposizione o scavalcamento, in quanto:
gli ispettori superiori e i sostituti commissari in servizio al 6 luglio 2017 saranno promossi commissari del ruolo direttivo speciale;
i vice commissari e i commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, accomunati dalla medesima disciplina di carattere speciale – in quanto nominati vice commissari con la medesima decorrenza ed avviati contestualmente al periodo applicativo di un mese del corso di formazione – saranno promossi commissari capo del medesimo ruolo;
i commissari capo del ruolo direttivo ad esaurimento, che accederanno a tale quali?ca dopo due anni e sei mesi dall’inizio del corso di formazione, saranno promossi
vice questori aggiunti del medesimo ruolo. Si tratta della medesima quali?ca apicale del ruolo direttivo speciale cui avrebbero potuto accedere; ruolo soppresso dal decreto legislativo n. 95 del 2017 e sostituito dal nuovo ruolo direttivo ad esaurimento.
Conseguentemente, la predetta disciplina si applica solo nella fase transitoria riservata al personale già destinatario del ruolo direttivo speciale. A regime, infatti, per il personale che accederà dall’interno alla nuova carriera dei funzionari con la quali?ca di vice commissario, troverà applicazione la disciplina di carattere generale della promozione il giorno precedente alla cessazione dal servizio, di cui all’articolo 45, comma 21, primo periodo, del medesimo decreto legislativo.

  • Chiarimenti sulla promozione alla qualifica di vice questore aggiunto dei commissari capo già frequentatori del 100° corso di formazione e degli altri funzionari con minore anzianità già in servizio.
  • QUESITO: Chiarimenti sulla promozione alla qualifica di vice questore aggiunto dei commissari capo già frequentatori del 100° corso di formazione e degli altri funzionari con minore anzianità già in servizio.

Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’anzianità di servizio nel ruolo dei commissari necessaria per l’accesso alla qualifica di vice questore aggiunto dei funzionari della Polizia di Stato già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Ciò in quanto lo stesso decreto prevede per la promozione a vice questore aggiunto un’anzianità nella qualifica di commissario capo di sei anni, con un aumento di sei mesi rispetto a quella di cinque anni e sei mesi prevista prima della predetta revisione dei ruoli.
Le richieste riguardano due problematiche:
la principale, di carattere particolare, relativa alla promozione a vice questore aggiunto dei commissari capo provenienti dal 100° corso di formazione;
l’altra, più generale, relativa ai funzionari con minore anzianità, già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo.

In ordine alla principale questione, si precisa che:
i commissari capo provenienti dal 100° corso di formazione verranno promossi con decorrenza 21 giugno 2017 alla qualifica (non ancora dirigenziale) di vice questore aggiunto, dopo cinque anni e sei mesi di permanenza in quella di commissario capo (e non dopo i sei anni previsti dalla nuova disciplina), senza, quindi, alcuna penalizzazione. Gli stessi, infatti, in tale data, antecedente all’entrata in vigore del predetto decreto (7 luglio 2017), avevano già maturato i precedenti requisiti di permanenza nella qualifica di commissario capo ai fini dell’accesso alla qualifica “direttiva” di vice questore aggiunto;
gli stessi funzionari, al 1° gennaio 2018, transiteranno - analogamente a tutti gli altri vice questori aggiunti con maggiore anzianità (comunque inferiore ai tredici anni) - nella (nuova) carriera dei funzionari della Polizia di Stato, assumendo la (nuova) corrispondente qualifica “dirigenziale” di vice questore aggiunto e conservando l’anzianità posseduta e l’ordine di ruolo (art. 2, comma 1, lett. v), del decreto legislativo n. 95 del 2017);
una volta maturati 13 anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari e nella nuova carriera dei funzionari, i suddetti funzionari verranno promossi alla qualifica superiore di vice questore con i medesimi requisiti previsti per i funzionari promossi a tale qualifica già dal 1° gennaio 2018, realizzandosi così un perfetto allineamento ed una piena, sia formale che sostanziale, parità di trattamento per l’accesso alla qualifica di vice questore con tutti gli altri colleghi (art. 2, comma 1, lett. aa), penultimo periodo, del decreto legislativo  n. 95 del 2017);
la tabella citata nella richiesta di chiarimenti, nella quale si richiama il 100° corso, è contenuta nel documento illustrativo sulla revisione dei ruoli, allegato alla circolare del 28 luglio 2017, con valore meramente informativo del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Nel caso di specie, si tratta di una tabella che riporta l’anzianità maturata a dicembre 2017 nella qualifica di commissario capo del personale frequentatore del 100° corso per commissario; tabella utilizzata durante i lavori per la revisione dei ruoli, quando ancora non si conosceva la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In ordine alla seconda questione, riguardante tutti i funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, si precisa che:
la precedente qualifica “direttiva” di vice questore aggiunto, alla quale si poteva accedere al maturare di cinque anni e sei mesi di permanenza in quella di commissario capo, verrà sostituita, dal 1° gennaio 2018, dalla nuova qualifica “dirigenziale”, con la stessa denominazione, alla quale - a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno e nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di quello precedente - potranno accedere i commissari capo in possesso di almeno sei anni di anzianità nella qualifica (si tratta della medesima procedura – con tempi di permanenza diversi – già prevista per l’accesso alla precedente prima qualifica dirigenziale di primo dirigente);
l’aumento di sei mesi nella qualifica di commissario capo ai fini della promozione a vice questore aggiunto, oltre ad essere largamente compensato dalla notevole anticipazione dell’accesso alla dirigenza rispetto alla disciplina precedente, non produrrebbe - di fatto - alcun effetto, atteso che la promozione alla nuova qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto avrà comunque decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e la stessa potrà essere attribuita solo nell’ambito dei posti disponibili rispetto alla dotazione organica;
in deroga a tale ultima previsione, attese anche le modalità del precedente accesso alla qualifica superiore, tutti i funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017accederanno alla nuova qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, anche in soprannumero rispetto alla relativa dotazione organica (art. 2, comma 1, lettera aa), ultimo periodo, del decreto legislativo).
conseguentemente, questi ultimi funzionari saranno promossi alla qualifica di vice questore aggiunto con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione dei sei anni nella qualifica di commissario capo. Atteso, peraltro,  che tutti hanno iniziato il corso di formazione alla fine di ciascun anno, l’anno di maturazione del predetto requisito temporale di fatto coinciderà sempre con quello in cui avrebbero maturato anche i cinque anni e sei mesi nella medesima qualifica (per poi dover, comunque, sempre attendere il successivo 1°gennaio);
la soluzione adottata dal legislatore, di cui al combinato disposto dell’articolo 1, comma 5, lettera h), e dell’articolo 2, comma 1, lettere z) e aa), consente di assicurare, anche in questo caso, un perfetto allineamento ed una piena, sia formale che sostanziale, parità di trattamento di tutti i funzionari per l’accesso alla successiva qualifica di vice questore; e, quindi, segnatamente, sia di quelli che vi accederanno già dal 1° gennaio 2018, sia di quelli che, già in servizio al 1°gennaio 2018, dovranno però ancora maturare i tempi di promovibilità, sia, infine, di quelli che vi accederanno successivamente al 31 dicembre 2017: tutti allineati, infatti, su un tempo complessivo di permanenza in servizio dall’inizio della carriera di (almeno) 13 anni.
 

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