RIORDINO DELLE CARRIERE: QUESITI FREQUENTI

RIORDINO DELLE CARRIERE: QUESITI FREQUENTI

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  •  Ulteriori chiarimenti sul trattamento economico del personale che accede alla qualifica iniziale del ruolo superiore

QUESITO: Ulteriori chiarimenti sul trattamento economico del personale che accede alla qualifica iniziale del ruolo superiore.


Sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito al trattamento economico, anche accessorio, del personale che accede ad un ruolo superiore.
Le richieste fanno specifico riferimento ai trattamenti fissi e continuativi diversi da quello dei parametri stipendiali (indennità mensile pensionabile e assegno funzionale) e ai trattamenti accessori (indennità operative e compenso per lavoro straordinario), nonché alla natura dell’assegno ad personam, ai fini degli effetti pensionistici e del trattamento di fine rapporto.
Nel richiamare quanto già contenuto anche nella circolare della Direzione centrale per le risorse umane, n. 333-G/riordino 2017/aa.gg.202, del 4 ottobre 2017, si conferma che oltre allo specifico assegno ad personam, di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 95, relativo alla differenza del parametro di provenienza e quello spettante per la nuova qualifica, al personale interessato è corrisposto altro assegno ad personam pari alla eventuale differenza degli altri trattamenti fissi e continuativi, quali l’indennità mensile pensionabile e l’assegno funzionale, in applicazione di quanto previsto dalla disciplina di carattere generale, di cui all’articolo 45, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.
Al medesimo personale è altresì corrisposto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, altro assegno ad personam per l’eventuale differenza tra l’importo di ciascuna delle indennità operative in godimento e quella prevista per la qualifica iniziale del ruolo superiore. Tale disposizione, infatti, consente anche di mantenere il diritto all’attribuzione delle indennità operative di cui all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura pari a quelle già in godimento (indennità di aeronavigazione per piloti e paracadutisti, indennità di volo per specialisti, l’indennità supplementare di pronto intervento aereo, indennità di imbarco, indennità supplementare di comando navale, indennità supplementare di sommozzatore). Nel caso in cui l’importo dell’indennità operativa è più elevato per la qualifica inziale del ruolo superiore, si applica quest’ultimo (es. emolumento aggiuntivo fisso di polizia corrisposto ai piloti, ai paracadutisti e gli specialisti di volo), come emerge dall’allegata tabella riepilogativa (all. 1).
L’assegno ad personam, corrisposto per compensare la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento e quello previsto per la nuova qualifica del ruolo superiore cui si accede, ha effetti sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Pertanto, l’entità dello stesso assegno sarà utile ai fini del calcolo del trattamento di buona uscita e della base pensionabile, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. L’assegno ad personam relativo al trattamento accessorio delle indennità operative, di cui al richiamato articolo 13, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ha la stessa natura del trattamento cui si riferisce e, di conseguenza, risulta utile al fine del calcolo del trattamento pensionistico.
Per l’eventuale differenza dell’importo orario del compenso di lavoro straordinario previsto per la qualifica di provenienza e per quella inziale del ruolo superiore, continua ad applicarsi la disciplina già prevista per i vincitori di concorsi interni che accedono ad un ruolo superiore. Di conseguenza, per gli assistenti capo che accedono alla qualifica di vice sovrintendente, per i sovrintendenti capo che accedono alla qualifica di vice ispettore e per i sostituti commissari che accedono alla qualifica di vice commissario, e qualifiche corrispondenti, l’importo orario è quello stabilito per la nuova qualifica, anche se lo stesso è inferiore a quello della qualifica di provenienza.
Ad esempio, si registra una differenza che va da 1,05 euro lordi a 1,37 euro lordi tra l’importo orario (a seconda della fascia feriale e festiva notturna) previsto per il sostituto commissario “coordinatore” (14,83 euro per l’ora feriale) e quello previsto per il vice commissario (13,78 euro per l’ora feriale).
Nell’allegata tabella è stato simulato il raffronto tra il trattamento economico fisso e continuativo (compresi gli assegni ad personam) e il compenso per lavoro straordinario, in caso di nomina di un sostituto commissario “coordinatore” alla qualifica di vice commissario, considerando la media di 50 ore feriali mensili di lavoro straordinario per 11 mensilità (all. 2).

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